08.11.01

Registrazione al regime OSS UE

Per accedere al nuovo Regime OSS UE è necessario registrarsi mediante le funzionalità presenti nell’area riservata alla sezione ‘Regimi IVA mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop”.

 

 

La registrazione viene effettuata online, inserendo i dati richiesti e trasmettendo così in via telematica l’opzione.

Gli effetti della registrazione telematica decorrono dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui l’operatore ha comunicato allo Stato membro di identificazione la propria iscrizione.

Pertanto, se il contribuente comunica allo Stato membro di identificazione l’intenzione di iniziare a utilizzare il regime e fornisce le informazioni necessarie, ad esempio il 30 settembre 2021, lo stesso potrà avvalersi dello sportello unico per le prestazioni/cessioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2021.

La Dichiarazione Iva OSS è inviata all’Agenzia attraverso il “Portale OSS”. La Dichiarazione ha cadenza trimestrale

Le scadenze per presentare la dichiarazione sono le seguenti: 30 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo; 31 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno; 31 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre; 31 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre.

L’imposta dovuta in base alla dichiarazione trimestrale deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione medesima.

L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime OSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi della compensazione tramite modello F24:

  • con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il Portale OSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
  • nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale OSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

Il Provvedimento n. 168315/2021 del 25 giugno 2021 ha individuato nel COP (Centro Operativo di Pescara) l’ufficio competente allo svolgimento delle attività e dei controlli relativi al regime speciale OSS UE.

La documentazione relativa alle operazioni poste in essere avvalendosi del regime OSS deve essere conservata fino alla fine del decimo anno successivo ed è fornita, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria e alle Autorità fiscali degli Stati membri di consumo.