02.03.02

Principio di libertà della forma

Di regola, la legge non richiede il rispetto di particolari formalità per la conclusione di un contratto commerciale.

Si dice, in questo caso, che le clausole contrattuali sono a “forma libera”. Questo significa che non è necessario che le clausole vengano scritte seguendo schemi rigidi, formule sacramentali o procedure particolari.

Ad esempio, in materia di compravendita internazionale, tale regola è prevista dall’art. 11 della Convenzione di Vienna del 1980.

 

Convenzione di Vienna del 1980 (Article 11)

A contract of sale need not be concluded in or evidenced by writing and is not subject to any other requirement as to form. It may be proved by any means, including witnesses.

(Un contratto di vendita non necessita di essere concluso o provato per iscritto e non è sottoposto ad alcun altro requisito di forma. Esso può venir provato con ogni mezzo, anche per testimoni).

 

Ciò determina la conseguenza che, molto spesso, un contratto esiste anche in assenza di un testo contrattuale sottoscritto dalle parti. Le conseguenze di ciò sono estremamente importanti, e sono descritte al successivo paragrafo 4.2.