07.06.08

Regime sanzionatorio: Falsa Attestazione

Nel caso in cui un soggetto abbia richiesto il rilascio di un certificato di origine, che seppur autentico, attesta merce di origine differente rispetto a quanto dichiarato dal soggetto esportatore, il relativo regime sanzionatorio è regolamentato dall’articolo 483 del Codice Penale:

“Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.”

Viene consigliato al lettore la massima scrupolosità nell’affrontare la materia oggetto di trattazione data la rilevanza penale.