08.03.01

Cessioni intra-UE di beni

Ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.L. 331/1993 le cessioni intra-UE di beni sono non imponibili IVA in quanto a tali operazioni si applica il regime di tassazione a “destinazione” ovvero l’IVA dovrà essere assolta nello Stato UE di destinazione del bene, nel caso in cui l’acquirente sia un soggetto passivo identificato IVA in tale Stato.

In particolare, le cessioni intra-UE di beni sono non imponibili in Italia quando:

  • La cessione è effettuata a titolo oneroso. Le cessioni a titolo gratuito, quali ad esempio gli omaggi, i campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati, sono prive dei presupposti necessari e quindi sono soggette alla normativa interna (Circolare Ministeriale n. 13/E/1994);
  • Il cedente è un soggetto passivo in Italia ed è iscritto nella banca dati VIES. Ovvero è un soggetto estero che ha nominato un rappresentante fiscale in Italia o si è identificato direttamente;
  • L’acquirente è un soggetto passivo in un altro Stato membro ed è iscritto nella banca dati VIES. In ogni caso, non un soggetto per il quale si verifichino le condizioni di applicazione, nello Stato membro di appartenenza, del regime derogatorio;
  • L’acquirente abbia comunicato al cedente il proprio numero di identificazione (partita IVA integrata dalle iniziali dello Stato membro che l’ha rilasciata);
  • Si verifichi l’effettivo trasferimento dei beni dall’Italia ad un altro Stato UE. Non rileva il soggetto che cura la spedizione / trasporto dei beni (cedente / acquirente / soggetto terzo per conto di uno dei precedenti). In altre parole la cessione può essere sia “franco destino” che “franco fabbrica”;
  • Il cedente sia in possesso di adeguate prove documentali in grado di attestare la sussistenza delle citate condizioni.

Nonostante gli adempimenti a fini IVA siano, come detto, a carico dell’acquirente comunitario, spetta al cedente nazionale, pena la dequalificazione dell’operazione da non imponibile a operazione interna e quindi soggetta ad IVA, dimostrare l’onerosità dell’operazione, dimostrare che l’acquirente sia effettivamente un operatore economico in un altro stato UE e l’avvenuto trasferimento fisico dei beni in un altro Stato UE.

Inoltre, la regolare presentazione degli elenchi Intrastat (art. 50, comma 6) relativi alle cessioni di beni e divenuta, a decorrere dall’1.01.2020, un requisito sostanziale per la realizzazione delle cessioni intracomunitarie.