08.08.02

In deroga alla regola generale dettata dall’art. 7-ter, del DPR 633/1972, vi sono gli artt. da 7-quater a 7- septies. Si tratta di regole che disciplinano la territorialità di alcune categorie di prestazioni di servizi. Categorie per le quali sono previsti criteri di individuazione del luogo di imponibilità IVA.

Art. 7-quater DPR 633/1972

L’art.7-quater contiene alcuni servizi particolari. Si tratta di servizi per i quali la rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia è individuata con un criterio differente rispetto a quello del luogo di stabilimento del committente. La deroga in esame rientra nell’ambito di quelle “assolute”, e quindi applicabili sia nelle prestazioni “B2B”, sia in quelle “B2C”. Di seguito sono riepilogate le prestazioni di servizi cui si rende applicabile la deroga in esame:

  • Art. 7-quater, lettera a)
    Prestazioni di servizi relative a beni immobili. Comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori aventi analoga funzione. Le concessioni di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione ed al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari. Tali operazioni sono rilevanti, ai fini IVA in Italia, se l’immobile è situato nel territorio dello Stato.
  • Art. 7-quater, lettera b)
    Prestazioni di trasporto di passeggeri. Tali operazioni sono rilevanti ai fini IVA in Italia, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato.
  • Art. 7-quater, lettera c)
    Prestazioni di ristorazione e di catering. Prestazioni non rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri effettuato all’interno della Comunità. La prestazione è imponibile in Italia, quando sono materialmente è eseguita all’interno del territorio dello Stato.
  • Art. 7-quater, lettera d)
    Prestazioni di ristorazione e di catering. Prestazioni rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri effettuato all’interno della Comunità. Le prestazioni di servizi sono imponibili in Italia. Questo se il luogo di partenza del trasporto è situato all’interno del territorio dello Stato.
  • Art. 7-quater, lettera e)
    Prestazione di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto. Il criterio è quello del mezzo di trasporto messo a disposizione del destinatario:
    • Nel territorio dello Stato: rilevano se il mezzo è utilizzato all’interno della UE;
    • Al di fuori del territorio della Ue: rilevano se il mezzo è utilizzato nel territorio dello Stato.

Art. 7-quinquies DPR 633/1972

L’art. 7-quinquies contiene la disciplina relativa alla territorialità di alcuni servizi. Si tratta di servizi per i quali la rilevanza ai fini IVA nel territorio dello Stato è ancorata alla materiale esecuzione dell’attività nel territorio stesso.

Si tratta delle seguenti tipologie di servizi:

  • Prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni. Nonché servizi accessori connessi con l’accesso prestati ad un soggetto passivo. In questo caso il luogo impositivo è coincidente con quello in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente;
  • Prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni. Ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività. Nonché i servizi accessori, prestati ad una persona che non è soggetto passivo. In questo caso il luogo impositivo è coincidente con quello in cui tali attività si svolgono effettivamente.

Art. 7-sexies DPR 633/1972

L’art. 7-sexies, del DPR 633/1972 contiene la disciplina della territorialità IVA in relazione ad alcune tipologie di prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi (deroga “relativa”).

Le casistiche sono le seguenti:

  • Art. 7-sexies, lettera a)
    Prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente. In pratica, l’operazione è rilevante in Italia se le operazioni oggetto dell’intermediazione sono effettuate nel territorio dello Stato.
  • Art. 7-sexies, lettera b)
    Prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario. In pratica, l’operazione è rilevante in Italia, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato.
  • Art. 7-sexies, lettera c)
    Prestazioni di trasporto intracomunitario di beni. In pratica, la prestazione è rilevante in Italia se l’esecuzione del trasporto ha inizio nel territorio dello Stato.
  • Art. 7-sexies, lettera d)
    Prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali, e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili. In buona sostanza l’operazione è rilevante in Italia se l’esecuzione è nel territorio dello Stato.
  • Art. 7-sexies, lettera e)
    Prestazione di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto. L’operazione è rilevante in Italia se il committente è stabilito nel territorio dello Stato e se il mezzo è utilizzato nel territorio della Comunità. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.

Art. 7-septies DPR 633/1972

L’art. 7-septies del DPR 633/1872 contiene la seconda delle deroghe cd. “relative”.

Per i servizi elencati in tale deroga si stabilisce che non si considerano effettuati nel territorio dello Stato (e quindi sono fuori campo IVA). In buona sostanza la regola è valida se i servizi sono resi nei confronti di un soggetto non passivo d’imposta residente in un Paese extra-UE.

Tali servizi sono:

  • Art. 7-septies, lettera a)
    Prestazioni di cui all’art. 3 co. 2 n. 2) del DPR n 633/1972. Sono cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore. Quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne. Nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti.
  • Art. 7-septies, lettera b)
    Prestazioni pubblicitarie.
  • Art. 7-septies, lettera c)
    Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili.
  • Art. 7-septies, lettera d)
    Operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti.
  • Art. 7-septies, lettera e)
    Inoltre, la messa a disposizione del personale.
  • Art. 7-septies, lettera f)
    Prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto.
  • Art. 7-septies, lettera g)
    Concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati.
  • Art. 7-septies, lettera h)
    Si tratta di servizi di telecomunicazione e di tele radiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato. Questi ancorché resi da soggetti che non siano vi stabiliti.
  • Art. 7-septies), lettera i)
    Servizi prestati per via elettronica.
  • Art. 7-septies, lett. l)
    Prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.