08.08.03.01

Ai sensi dell’art. 9 del DPR 633/1972 sono non imponibili:

  • i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
  • i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 69;

I trasporti hanno regole di tassazione differenti a seconda che si tratti di trasporto di persone o trasporto di beni.

I servizi di trasporto di persone, a norma dell’art. 7-quater lett. b) del DPR 633/1972, sono rilevanti in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato, risultando, viceversa, extraterritoriale la tratta estera. Quindi se il trasporto di persone viene eseguito in parte in Italia e in parte all’estero inforza di un unico contratto, la quota di corrispettivo:

  • relativa alla tratta nazionale, rilevante ai fini IVA, si qualifica come non imponibile ex art. 9 n.1;
  • relativa alla tratta estera non è assoggettata ad IVA in Italia. 

Si segnala che laddove la tratta estera fosse assoggettata ad IVA nel paese estero interessato, sorgerà probabilmente l’obbligo in capo al prestatore nazionale di identificarsi in tale Stato per provvedere ai relativi adempimenti.

La disposizione di cui all’art. 9 n. 2 si applica ai trasporti di beni in:

  • esportazione;
  • transito;
  • importazione temporanea;
  • importazione definitiva. Limitatamente al corrispettivo della tratta inclusa nella base imponibile all’atto dell’importazione.

La non imponibilità dei corrispettivi relativi alle prestazioni qui esaminate opera solo ove le stesse risultino territorialmente rilevanti in Itali in base alle regole previste:

  • dall’art. 7-ter del DPR 633/1972 per i committenti soggetti passivi;
  • dall’art. 7-sexies lett. b) del DPR 633/1972 per i committenti non soggetti passivi.