08.12.02

Provvigioni ad agenti non residenti

Nell’ambito dei rapporti internazionali, gli operatori residenti non sono soliti prestare alle provvigioni la medesima attenzione dedicata al pagamento di altre tipologie di redditi corrisposti a soggetti non residenti quali, tipicamente, interessi, dividendi e royalty

La corretta tassazione delle provvigioni spettanti ad intermediari esteri è collegata principalmente alla verifica dell’esistenza o meno di una loro stabile organizzazione in Italia; tale verifica costituisce un preciso compito del sostituto d’imposta nazionale.

L’articolo 25-bis del DPR n. 600/1973, in materia di “ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari”, prevede l’assoggettamento a ritenuta sulle provvigioni pagate agli agenti, considerati titolari di reddito di impresa, in deroga ai principi di carattere generale che escludono, in linea di principio, salvo talune ipotesi particolari, l’applicazione delle ritenute nell’ambito del reddito di impresa.

La qualificazione di tali redditi nel novero di quelli di impresa permane anche qualora la provvigione sia corrisposta da un sostituto di imposta italiano ad un agente fiscalmente non residente in Italia.

A tal proposito l’art. 25-bis, ultimo comma, del DPR n. 600/1973, prevede che la ritenuta in esame si applica anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

In base alla normativa interna, pertanto, il discrimine circa l’applicazione o meno della ritenuta è rappresentato dalla presenza in Italia di una stabile organizzazione da parte dell’agente.

Ciò premesso, è evidente come il sostituto di imposta italiano che deve provvedere al pagamento della provvigione e, sotto la propria responsabilità, non ritenga di applicare la ritenuta prevista dall’art. 25-bis del DPR 600/1973, al fine di evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, dovrà adottare quella ordinaria diligenza che si traduce essenzialmente nella richiesta e ottenimento dalla controparte della seguente documentazione

  1. autocertificazione da parte dell’agente di essere fiscalmente residente all’estero e di non avere una stabile organizzazione in Italia;
  2. certificato di residenza fiscale rilasciato dalla competente autorità estera.