Invio dei lavoratori assunti in Italia in Paesi extracomuntari

I dipendenti di aziende italiane che devono recarsi fuori dall’UE hanno bisogno di visti d’ingresso e/o permessi di soggiorno, differenziati sulla base della normativa del singolo Paese, della durata e della motivazione del viaggio/soggiorno.

 Nella maggior parte dei casi distinguiamo, a seconda dell’attività da svolgere nel Paese estero, tra Visto per affari e Visto per motivi di lavoro.

 

ingresso per motivi di affari/business

Il Visto per affari (a volte non richiesto o sostituito da una registrazione preventiva, a seconda della legislazione del Paese, per cittadini di specifici Paesi) rilasciato dalle Rappresentanze Diplomatico – Consolari, ha una durata limitata (solitamente 90 giorni) e consente di svolgere, nella maggior parte dei casi, attività legate a finalità economico-commerciali, contatti o trattative, l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell’ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale o la partecipazione a fiere, conferenze e riunioni di lavoro.

 

ingresso per motivi di lavoro

L’ingresso per motivi di lavoro è solitamente permesso solo previo rilascio di una specifica autorizzazione preventiva e di un visto di lavoro. La finalizzazione della procedura avviene successivamente con il rilascio di un permesso di soggiorno che certifica il diritto del cittadino straniero a soggiornare nel Paese per motivi di lavoro.