09.03.01

Sono compresi nell’ambito delle direttive gli invii per motivi di “business” in un altro Stato membro?

I lavoratori inviati temporaneamente a lavorare in un altro Stato membro, ma che ivi non forniscono servizi, non dovrebbero essere considerati come lavoratori distaccati a livello transnazionale. Questo è il caso, ad esempio, dei lavoratori in business trip (quelli cioè inviati in un altro stato membro per motivi di “business”) che partecipano a conferenze, riunioni, fiere, manifestazioni, seguono corsi di formazione o di addestramento, scambiano know-how ecc.

In linea generale possiamo dire che normalmente le ipotesi sopra elencate rientrano tra quelle effettivamente escluse dall’applicazione delle Direttive sul distacco transnazionale. Tali considerazioni, però, devono essere fatte con cautela in quanto: (

  1. sono gli Stati Membri e i loro organi ispettivi a chiarire se tali attività vi rientrano o meno;
  2. il concetto di business trips non è un concetto univoco ai sensi del diritto comunitario anche se, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, tali situazioni non rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’art. 56 TFEU