A seconda della disciplina giuridica in materia vigente nei singoli Paesi, l’assegno bancario può essere considerato:
- titolo di credito (Paesi di civil law) oppure un negotiable instrument (Paesi di common law);
- titolo esecutivo quando permette la possibilità di esercitare un’eventuale azione di regresso senza una preventiva sentenza del giudice oppure privo dell’esecutività che implica la necessità di ottenere una sentenza del giudice per esercitare un’azione di regresso;
- autonomo, quando è caratterizzato dalla totale indipendenza/autonomia dal contratto sottostante da cui trae origine, almeno per i paesi che hanno sottoscritto (o si sono uniformati) alle convenzioni di Ginevra degli anni trenta (1930 e 1931) in materia di cambiali ed assegni, oppure privo di autonomia;
- astratto, in quanto ha valore ed efficacia indipendentemente dalla causa che l’ha originato;
- formale, poiché contiene alcuni elementi essenziali (la denominazione di assegno bancario, l’ordine incondizionato di pagare, l’indicazione del luogo di pagamento, il luogo e la data di emissione, l’importo in cifre ed in lettere, ecc.) e vale per ciò che è riportato sullo stesso;
- trasferibile, poiché può essere trasferito da un soggetto all’altro mediante “girata”, che deve essere apposta sul retro dell’assegno o sull’allungamento (salvo il caso in cui sia emesso con la clausola non trasferibile);
- all’ordine di un nominativo espressamente indicato o, semplicemente, “all’ordine”.
- al portatore, senza, cioè, che l’assegno sia indicato il soggetto beneficiario dell’assegno stesso;
- protestabile, se nel Paese in cui l’assegno bancario è “tratto” è presente l’istituto del “Protesto” che, generalmente, è previsto in tutti gli ordinamenti giuridici, ma che può avere un valore (con relative conseguenze a carico del traente dello stesso), termini e procedure, diverse da Paese a Paese.