05.07.01

Caratteristiche

  • Autonomia: i crediti sono, per loro natura, operazioni distinte dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possono fondarsi.
  • Astrattezza: il credito è svincolato dalla causa che l’ha originato, cioè dal contratto sottostante e, di conseguenza, dai rapporti tra banca e cliente o tra venditore e compratore, ed ogni variazione di tali rapporti, successiva all’apertura del credito, non ha alcuna influenza su di esso, basandosi esclusivamente su documenti e non su merci, servizi o altre prestazioni che costituiscono l’oggetto dell’operazione commerciale.
  • Formalismo/Documentarietà: essendo una forma di pagamento la cui prestazione (pagamento, accettazione, negoziazione) è vincolata alla presentazione dei documenti prescritti nel credito, le banche dovranno esaminare esclusivamente i documenti presentati per accertare che, nella forma, essi appaiano conformi ai termini e alle condizioni del credito, a quanto stabilito dalle Norme internazionali in materia e dalla Prassi bancaria internazionale Uniforme (PBIU), e che soddisfino la funzione per la quale essi sono richiesti. Il credito si basa sull’aspetto formale dei documenti e non sul loro valore sostanziale o sulle merci e/o servizi che questi rappresentano. L’esame svolto dalle banche si limita ad accertare che i documenti presentati siano conformi, nella forma, alle condizioni del credito e che soddisfino la funzione per la quale essi sono richiesti.
  • Impegno irrevocabile della banca emittente, designata e/o della banca confermante, a condizione, però, che i documenti prescritti siano presentati alla banca designata e/o confermante o alla banca emittente entro la data di validità del credito nel rispetto di tutti i termini e le condizioni del credito.
  • Assoggettamento alle Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari, elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC) fin dal 1933, la cui ultima rivisitazione, approvata nel 2006, è contenuta nella pubblicazione n.600 della ICC del 2007, conosciuta con la sigla NUU (in inglese UCP, da Uniform Customs Practice).
  • Natura contrattuale Il credito documentario ha natura contrattuale e rappresenta un patto con il quale il compratore di merci/servizi si impegna a diventare parte di un altro contratto, di natura diversa da quella sottostante da cui trae origine, adempiendo così alla propria obbligazione assunta nei confronti del venditore nel contratto sottostante (ad esempio il contratto di compravendita) circa il pagamento del prezzo.
  • Forma del credito documentario che può essere emesso: 
    • senza conferma (without confirmation), se l’ordinante vuole escludere la possibilità che la banca ricevente il credito documentario possa aggiungere il proprio impegno autonomo ad onorare o a negoziare il credito documentario;
    • con conferma (with confirmation), quando la banca emittente, su disposizione dell’ordinante, richiede o autorizza un’altra banca ad aggiungere il proprio impegno autonomo ad onorare o a negoziare il credito documentario a favore del beneficiario, oppure con possibilità di aggiungere la conferma, se così lo richiede il beneficiario (May Add);
    • trasferibile, quando viene attribuita la possibilità al beneficiario di disporre che il credito, aperto a suo favore, possa essere trasferito ad uno o a più beneficiari, per l’intero importo o parzialmente;
    • non operativo, nel caso in cui l’efficacia del credito documentario emesso, sia subordinata alla presentazione di documenti, quali, ad esempio, una licenza e/o una autorizzazione oppure, soprattutto nell’impiantistica e/o nella meccanica, al rilascio da parte della banca del beneficiario di un performance bond a favore dell’ordinante
  • Modalità con cui il credito documentario è utilizzabile:
    • per pagamento (by payment) di una somma, a vista (at sight), o differita (deferred payment) se è prevista una dilazione);
    • per accettazione (by acceptance) di cambiali tratte (drafts) scadenti a vista o ad una certa data;
    • per negoziazione di cambiali tratte (drafts) e/o documenti scadenti ad una certa data futura

 

Forma del Credito documentario