05.07.07

Suggerimenti pratici e conclusioni

La notevole diffusione del credito documentario negli scambi internazionali è dovuta alla sua struttura trilaterale che rende tale mezzo di pagamento quello che meglio di ogni altro è in grado di rispondere alle opposte esigenze delle controparti commerciali.

L’intervento di una banca ha la funzione di garantire le parti del contratto sottostante, le quali si sentono rassicurate dalla presenza di un soggetto indipendente (l’istituto bancario, appunto) che si assume un’obbligazione autonoma rispetto al rapporto commerciale tra di loro esistente.

Se nella fase contrattuale della transazione commerciale venditore e compratore si contrappongono l’uno all’altro, nella successiva fase di esecuzione del contratto ogni parte si trova di fronte alla banca che, frapponendosi fra le due parti commerciali, tutelerà gli interessi di entrambe, garantendo idealmente ad ognuna l’esecuzione della prestazione della controparte.

Il credito documentario rappresenta, pertanto, il compromesso più efficace tra le esigenze del venditore e del compratore, rispondendo alle aspettative del primo, che vuole assicurarsi il pagamento della fornitura contro presentazione dei documenti dimostrativi della stessa e del secondo (il compratore) che vuole pagare la fornitura ordinata, soltanto quando la stessa sia stata eseguita conformemente agli accordi contrattuali sottostanti.

Per concludere, riportiamo i Punti di attenzione per l’esportatore e per l’importatore invitandoli a non trascurare l’importanza di quanto indicato nelle due tabelle riepilogative.

 

Punti di attenzione per l’esportatore
  • Contattare la propria banca per conoscere in via preventiva se è possibile ottenere la conferma del credito e a quali condizioni.
  • Concordare, possibilmente, un termine di consegna della merce (Incoterms® 2020) del gruppo “C” (CPT, CIP, CFR, CIP) per gestire, così, il trasporto e la produzione del relativo documento che dovrà essere presentato in banca per l’utilizzo.
  • Verificare con l’operatore di trasporto la modalità di trasporto per conoscere, sempre in via preventiva, come verrà spedita la merce (mezzo, luogo, tragitto, eventuali trasbordi, documento relativo, ecc.).
  • Fornire al compratore/ordinante tutte le istruzioni che lo stesso dovrà dare alla banca emittente su come deve essere emesso il credito ed entro quando dovrà essere notificato;
  • Farsi inviare dal compratore, in alternativa a quanto sopra, la bozza di emissione del credito documentario per verificare la possibilità di rispettare le condizioni richieste.
  • Evitare di accettare richieste di documenti la cui esibizione dipenda dall’ordinante (ad esempio un documento di accettazione della merce emesso o sottoscritto dall’acquirente) e accertarsi che i documenti richiesti possano essere prodotti nella forma e secondo i contenuti prescritti.
  • Esaminare il testo del credito non appena si riceve la notifica da parte della banca, utilizzando magari una lista di controllo.
  • Richiedere le eventuali modifiche nel caso in cui non si sia in grado di ottemperare anche ad una sola condizione prescritta dal credito.
  • Predisporre la merce per tempo con contemporaneo avviso allo spedizioniere per il ritiro della stessa, entro i termini previsti per la spedizione.
  • Preparare i documenti previsti dal credito secondo quanto indicato nel credito stesso nel rispetto delle norme internazionali.
  • Controllare che tutti i documenti – quelli predisposti direttamente e quelli predisposti da altri (documenti di trasporto, di assicurazione e altri certificati) – siano conformi a quanto indicato nel credito e che i dati contenuti in essi non contrastino tra di loro.
  • Presentare i documenti alla banca (emittente o confermante o designata) entro i termini di validità del credito stesso.
  • Considerare che la banca emittente, designata e/o confermante controllerà i documenti a loro presentati secondo i termini e le condizioni stabilite nel credito, basandosi esclusivamente sull’apparente conformità formale degli stessi, e sulle NUU, pubbl. n.600.
  • Non dimenticare che l’impegno alla prestazione assunto dalla banca emittente e/o dall’eventuale banca confermante decade quando il beneficiario non adempia anche ad una sola delle condizioni prescritte dal credito.
  • Non sottovalutare mai i rischi che comporta un accredito “salvo buon fine” (SBF) e “sotto riserva”.

 

Punti di attenzione per l’importatore
  • Valutare attentamente la affidabilità e la serietà commerciale del fornitore estero al fine di evitare, o quanto meno ridurre, il rischio di ricevere merce non conforme all’ordine, ma di doverla, comunque, pagare perché i documenti giunti alla banca emittente risultano conformi.
  • Gestire il trasporto chiedendo al fornitore una quotazione FOB o FCA, a seconda dei casi, come da Incoterms® 2020, in modo da poter incaricare uno spedizioniere di fiducia che si occuperà di tutte le fasi della spedizione e provvedere, altresì, ad una copertura assicurativa adeguata.
  • Prevedere un pagamento differito al fine di evitare di dover pagare l’importo della fornitura a fronte dei documenti conformi già giunti alla banca emittente, ma di non poter ritirare la merce perché ancora in viaggio. Cosa questa che può verificarsi in un trasporto via mare da paese lontano.
  • Specificare gli emittenti ed i contenuti di quei documenti di cui si ha necessità che siano emessi da determinati soggetti e che contengono determinate attestazioni.
  • Richiedere, tra i documenti che il beneficiario dovrà esibire ad utilizzo del credito documentario, certificati di ispezioni pre imbarco rilasciati da enti che attestino l’esistenza, la qualità e la quantità delle merci ordinate.
  • Richiedere, là dove possibile, che il credito sia pagabile ad una certa data differita rispetto, ad esempio, alla data del documento di trasporto.
  • Evitare di accettare imposizioni del beneficiario estero circa la conferma del credito documentario, cercando di rassicurare il proprio fornitore dell’affidabilità del sistema “paese” (Italia) e del sistema “bancario”.
  • Non dimenticare che, se i documenti risulteranno conformi ai termini e condizioni del credito, non potranno essere respinti a causa di forniture di merce non conformi al contratto.