05.08.01

Caratteristiche

In campo internazionale, la garanzia bancaria, così come regolata dal nostro legislatore e da quello di altri paesi occidentali, si è rilevata uno strumento poco adatto che ha portato allo sviluppo di garanzie cosiddette “autonome” ed “astratte”, cioè indipendenti dal contratto sottostante da cui traggono origine ed incondizionate, svincolate dall’obbligazione principale instaurata tra le parti, prive, pertanto del legame causale con il contratto sottostante. Ecco che, così, le garanzie possono assumere due diverse caratteristiche, essere cioè: autonome oppure fideiussorie.

 

garanzie fideiussorie

Le garanzie “fideiussorie” sono impegni “accessori” assunti dalle banche che dipendono dal contratto da cui traggono origine, seguendone le sorti in quanto non hanno vita propria. Sono, pertanto, caratterizzate dall’accessorietà rispetto all’obbligazione principale, dal legame con i rapporti sottostanti instaurati dalle parti, cioè tra il beneficiario della garanzia e l’ordinante. Hanno tutte una data di validità conseguente alla scadenza dell’obbligazione principale e rappresentano un impegno monetario del garante (il fideiussore) esteso anche ad oneri accessori e spese dell’obbligazione principale.

 

garanzie autonome

Le garanzie “autonome” sono impegni indipendenti ed astratti rispetto al contratto sottostante da cui traggono origine.

La differenza, dunque, tra la garanzia bancaria “autonoma” e quella “fideiussoria” consiste nel fatto che con la prima è possibile escutere, cioè farsi pagare dalla banca a prima e semplice richiesta, mentre con la seconda il beneficiario deve dimostrare la propria legittimità ad escutere la garanzia emessa a suo favore. Il che vuol dire che, in caso di contestazioni dell’ordinante che solleva obiezioni alla richiesta di escussione, la banca non potrà eseguire il pagamento.

In particolare, le garanzie “autonome” sono caratterizzate da quanto di seguito elencato:

  • Atipicità: sono contratti non espressamente disciplinati dalle norme del Codice Civile, conformemente a quanto previsto dall’art. 1322 del Codice Civile sull’autonomia contrattuale.
  • A prima richiesta: sono caratterizzate da un impegno del garante e/o dell’eventuale contro-garante a prima richiesta (on first demand), autonomo ed astratto rispetto al contratto sottostante da cui traggono origine.
  • Irrevocabilità: l’impegno del garante che le rilascia è irrevocabile fin dalla loro emissione, anche se la Garanzia non lo dichiara.
  • Autonomia e astrattezza: sono operazioni distinte dal contratto sul quale possono fondarsi (autonomia). Le Garanzie a prima richiesta sono, inoltre, svincolate dalla causa che le ha generate e, di conseguenza, i rapporti tra garante e ordinante e tra beneficiario e ordinante, ed ogni variazione di tali rapporti successiva all’emissione della Garanzia, non ha alcuna influenza su di essa (astrattezza).
  • Incondizionata: il pagamento non è condizionato dalla prova dell’effettivo inadempimento dell’ordinante, ma, al contrario, è pagabile a prima richiesta, senza che sia possibile sollevare eccezione motivate da elementi connessi al contratto sottostante.
  • Documetarietà: l’esecuzione dell’obbligazione del garante dipende dalla presentazione di una richiesta scritta del beneficiario e di eventuali altri documenti prescritti nel testo della Garanzia. Il garante esamina, senza entrare nel merito, solo i documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni della Garanzia.
  • Giustificate e Documentali: per mitigare il rischio di indebite richieste di escussione è possibile prevedere che tale richiesta indichi il motivo della stessa ed eventualmente che siano presentate copie di documenti a sostegno della richiesta. Ciò non inficia la natura autonoma della garanzia, in quanto la dichiarazione con cui il beneficiario escute la garanzia non impone a quest’ultimo di provare l’inadempimento dell’ordinante debitore.
  • Norme internazionali: sono soggette alle Norme Uniformi per Garanzie a prima richiesta, conosciute con l’acronimo inglese URDG – Uniform Rules for Demand Guarantees, pubbl. 758 della ICC solo se il testo della Garanzia lo stabilisce espressamente.

 

Differenze fra Garanzia fideiussoria e a prima richiesta
  • Il Fideiussore (vedi art. 1936 Cod. Civ.) è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. La sua obbligazione si pone in termini di ACCESSORIETÀ e SOLIDARIETÀ rispetto all’obbligazione principale.
  • Il Garante di una Garanzia a prima richiesta è obbligato ad accogliere la richiesta di escussione da parte del beneficiario, indipendentemente dal rapporto sottostante tra le parti, impegnandosi ad indennizzare il creditore nel caso di mancato soddisfacimento dei propri interessi/crediti vantati nei confronti del debitore. Il rischio economico viene trasferito da un soggetto (ordinante) a un altro (garante).