05.08.04

Tipologie di Garanzie Bancarie

garanzia di pagamento (payment guarantee)

Con la garanzia di pagamento la banca dell’acquirente, su richiesta del compratore/ordinante, si impegna in prima persona, per un determinato periodo di tempo, ad eseguire il pagamento al venditore/beneficiario a semplice richiesta dello stesso e per il tramite della banca presso cui è stata aperta la garanzia, nel caso in cui l’acquirente non adempia al pagamento della fornitura nei tempi stabiliti.

 

garanzia di restituzione del pagamento anticipato (advance payment guarantee)

La garanzia di restituzione dell’acconto denominata anche Down Payment guarantee/bond viene rilasciata dalla banca del venditore, su sua richiesta, a favore di un committente che paga in via anticipata, generalmente, in percentuale sul valore del contratto, assicurandogli, così, la restituzione dell’importo anticipato se la fornitura non venisse eseguita.

 

garanzia dell’offerta (bid bond)

La garanzia dell’offerta viene richiesta in relazione ad un bando di concorso per l’aggiudicazione di contratti di fornitura di merci o servizi, di impianti o per l’esecuzione di lavori commissionati per lo più da enti statali. Rappresenta, di fatto, la garanzia sulla serietà dell’offerta, garantendo il committente sulla buona fede e sulla solvibilità delle imprese partecipanti alla gara d’appalto.

 

garanzia di esecuzione della fornitura (performance bond)

Con il performance bond la banca emittente si impegna, su incarico del fornitore, a pagare al committente/beneficiario l’importo garantito, qualora il fornitore non dovesse adempiere i propri impegni contrattuali, oppure il buon funzionamento e/o la buona esecuzione della fornitura. In caso contrario il committente potrà rivalersi chiedendo la restituzione dell’importo del performance bond che viene emesso per una percentuale del valore della fornitura.

 

garanzia di manutenzione (maintenance guarantee)

Anche denominata Warranty bond garantisce al committente le possibilità di indennizzo di una somma predeterminata qualora ultimati i lavori, il fornitore/ordinante non provveda a riparare difetti non apparenti al momento del completamento dei lavori.