Alla base di qualunque spedizione è presente un accordo tra le parti, un contratto all’interno del quale vengono specificati i ruoli, gli obblighi e le responsabilità (e le relative esenzioni) a cui devono sottostare i diversi soggetti. A seconda che la spedizione venga affidata a uno spedizioniere, a un vettore (o a uno spedizioniere-vettore) o a un doganalista (oppure a uno spedizioniere-doganalista) avremo diverse tipologie di mandato, rispettivamente un incarico di spedizione, un incarico di trasporto o un incarico di rappresentanza doganale.
Vediamo dunque nel dettaglio questi differenti rapporti contrattuali.
Il mandato allo spedizioniere viene preventivamente negoziato e concordato via telefono, fax o e-mail e, per legge, non è obbligatorio formalizzarlo in forma scritta. È, però, caldamente consigliato mettere per iscritto, firmate e controfirmate, tutte le disposizioni, perché, in caso di controversia, il mandante non avrà alcun documento ufficiale per provare eventuali mancanze dello spedizioniere riguardo agli accordi presi.
Entrando nello specifico, il mandato allo spedizioniere è un contratto, regolato dagli artt. 1737-1741 del Codice civile (“Della spedizione”) e che rientra nei contratti disciplinati dagli artt. 1703-1730 (“Del mandato”), secondo il quale lo spedizioniere si impegna a concludere, a nome proprio e per conto del mandante, i contratti di trasporto con un vettore, così da mettere in atto tutte le operazioni atte al trasporto per la consegna della merce affidatagli dal mittente.
Non essendo presenti norme obbligatorie applicabili agli spedizionieri in ambito internazionale, oltre agli articoli del Codice Civile si può fare riferimento alle condizioni contrattuali definite dall’organizzazione degli spedizionieri (FIATA) e alle condizioni generali deliberate dall’associazione di categoria a cui appartiene lo spedizioniere.
Chi emette la lettera di incarico è il venditore o l’acquirente (destinatario) della merce, in base a chi si fa carico dell’obbligazione del trasporto della merce, a seconda del termine di resa concordato.
Una volta che lo spedizioniere accetta la lettera di incarico, esso deve attenersi alle istruzioni e agli incarichi accessori al trasporto concordati, relativi, ad esempio, a vincoli alla consegna, al pagamento della fornitura, ai termini di consegna della merce, ecc., agendo sempre nel migliore interesse del mandante (“…è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza di queste ad operare secondo il migliore interesse del medesimo” art. 1739 c1).
Lo spedizioniere non è infatti il responsabile della riuscita del trasporto (ruolo che spetta al vettore, come abbiamo visto nel paragrafo dedicato gli Attori della logistica), bensì è il responsabile delle scelte che adotterà in merito al trasporto stesso.
Salvo diverse disposizioni, lo spedizioniere dispone della libera scelta delle vie e dei mezzi da mettere in opera, dei modi di trasporto da utilizzare, degli itinerari, dei dispositivi tecnici da adottare, per assicurare l’esecuzione del contratto.
All’interno della lettera di incarico allo spedizioniere dovranno essere presenti i seguenti dati:
A differenza del precedente contratto di spedizione, in questo caso si tratta di un vero e proprio contratto di trasporto, regolato dal Codice Civile agli artt. 1678 – 1702. Oltre al Codice Civile della legislazione italiana, si può fare riferimento, in ambito internazionale, alle diverse Convezioni viste per le singole modalità di trasporto, così come al Codice della Navigazione italiano, alle Condizioni generali di spedizione e alle Condizioni generali di trasporto.
Scendendo nel dettaglio, con contratto di trasporto si intende, secondo l’art. 1678 c.c., un accordo in base al quale il vettore si impegna a trasferire cose o persone da un luogo di partenza a uno di destinazione, assumendosi i rischi dell’esecuzione e specifici obblighi, a fronte dell’obbligo di pagamento del prezzo da parte del mittente. Tale articolo del Codice Civile si riferisce al trasporto di cose o persone via terra, ma, per espressa clausola normativa di rinvio (art. 1680 c.c.), è applicabile anche alla disciplina dei trasporti via aerea, marittimo e ferroviario, nel rispetto delle relative leggi di settore.
Il contratto di trasporto si configura quale contratto obbligatorio su base consensuale, con il destinatario che diventa titolare dei diritti stabiliti dal contratto nel momento in cui richiede al vettore la consegna della merce. Rispetto al contratto con lo spedizioniere, dunque, il compito del vettore si considera portato a termine con successo quando si conclude il trasferimento dei beni nel luogo di destinazione, secondo la cosiddetta obbligazione di risultato.
Tra gli obblighi del mittente, rientra quello di indicare tutte le informazioni necessarie per eseguire il trasporto, definite dall’art. 1683 c.c., tra cui:
Sono a carico del mittente i danni che derivano dall’omissione o dall’inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.
In base a quanto stabilisce il nuovo Codice Doganale Unionale (CDU), chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante (diretto o indiretto) per le sue relazioni con le autorità doganali.
Questa rappresentanza del proprietario delle merci in dogana può essere diretta, nel caso in cui il rappresentante agisca a nome e per conto di terzi (possibilità precedentemente riservata solo agli spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale), oppure indiretta, se il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi (come deliberato dal Reg. 952/2013, all’art. 18).
Il potere di rappresentanza da parte dei rappresentanti doganali viene acquisito attraverso un mandato (con rappresentanza) o tramite procura (senza rappresentanza), documenti senza i quali non è possibile operare in dogana per conto terzi. Nel caso in cui non venga fatta dichiarazione di agire a nome o per conto di un terzo, o che venga dichiarato di agire a nome o per conto di un terzo senza possedere potere di rappresentanza, si considera che la persona stia agendo a suo nome e per proprio conto.
Come definito nell’art.15 del Codice Doganale Unionale, il soggetto dichiarante è “la persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione oppure una notifica di riesportazione a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è effettuata la presentazione di tale dichiarazione o notifica”.
Nel caso di rappresentanza indiretta, il dichiarante e la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione sono considerati debitori dell’intera obbligazione doganale.
Per essere rappresentante doganale bisogna soddisfare diversi requisiti stabiliti dal CDU, come la compliance doganale e fiscale, un adeguato sistema di scritture commerciali, la solvibilità finanziaria e gli standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta. Chi è in possesso di tali criteri può prestare servizi di rappresentanza in uno stato membro diverso da quello in cui è stabilito.