06.01

INTRODUZIONE

L’assicurazione viene definita dall’art. 1882 del nostro Codice Civile come il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un corrispettivo (detto premio) si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno prodotto da un sinistro

A prescindere dal tipo di assicurazione, il fulcro di questo contratto è il concetto di rischio. Stipulando un’assicurazione, l’assicurato trasferisce un rischio proprio in capo all’assicuratore. Il rischio può essere connesso a danni subiti da cose o, più in generale, da diritti patrimoniali dell’assicurato, come nel caso dell’assicurazione dei crediti all’esportazione. Tale concetto è così fondamentale che l’assicurazione è nulla se il rischio non è mai esistito o se ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto (art. 1895 Cod. Civ.). 

Nell’assicurazione contro i danni, deve altresì sussistere l’interesse dell’assicurato all’indennità. Se esso manca, il contratto è nullo (art. 1904 Cod. Civ.). Ad esempio, non avrebbe alcun senso assicurare dei crediti già incassati da parte dell’assicurato.

 

Che cos’è il contratto di assicurazione

L’assicurazione è un contratto consensuale, che si perfeziona quando l’assicuratore ha conoscenza dell’accettazione da parte dell’assicurato. 

Ai fini della prova della sua avvenuta stipulazione, il contratto di assicurazione deve essere redatto in forma scritta (vedi l’art. 1888, comma 1, Cod. Civ.). A tale scopo, l’assicuratore rilascia all’assicurato la polizza o il certificato. L’assicuratore deve rilasciare, a spese dell’assicurato, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere che l’originale gli venga restituito (art. 1888, comma 2, Cod. Civ.).