02.11

CONCLUSIONI DEL CONTRATTO

A meno che il contratto di vendita non sia costituito da un “vero e proprio” contratto, sottoscritto da entrambe le parti, sia che lo stesso si generi attraverso uno “scambio” reciproco di condizioni generali tra le parti (condizioni generali di vendita dell’una e condizioni generali di acquisto dell’altra, come spesso accade), sia che lo stesso si formi verbalmente e/o tramite ordine e conferma d’ordine, sarà importante individuare il momento in cui il contratto di vendita si è concluso.

Se il contratto viene concluso mediante lo scambio di ordine e conferma d’ordine (proposta ed accettazione), diventa, necessario verificare quanto proviamo a suggerire nei punti di seguito riportati:

  1. controllare che ci sia una sostanziale corrispondenza fra i termini contenuti nell’ordine ed i termini contenuti nella conferma d’ordine in modo da assicurarmi che ci sia l’accordo fra me ed il cliente su tutti gli aspetti sostanziali della fornitura;
  2. confrontarsi con il cliente (in caso di dubbio, prima di iniziare a produrre) per essere certi che ci sia questa sostanziale corrispondenza fra ordine e conferma d’ordine;
  3. ricordarsi che, salvo casi particolari, come regola generale, non è possibile fare affidamento sul silenzio (mancata risposta) del cliente/fornitore per dedurne che abbia accettato una mia proposta

Se il contratto viene concluso tramite lo scambio delle reciproche condizioni generali (le CG del venditore e le CG dell’acquirente), cd. “battle of forms”, e considerando che il contratto dovrà considerarsi concluso nel momento in cui c’è coincidenza tra la proposta e l’accettazione, si dovrà – semplificando – individuare quale testo accompagnava la proposta che poi è stata accettata. Tali condizioni generali saranno quelle applicabili alla compravendita in esame.

È di fondamentale importanza, inoltre, sapere quando un contratto internazionale di compravendita può considerarsi concluso in quanto nel momento in cui questo accadrà si verificano i seguenti effetti automatici:

  • il contratto è vincolante e non più modificabile senza il consenso di entrambe le parti;
  • la proprietà dei beni oggetto del contratto potrebbe essere già passata dal venditore al compratore prima della consegna e prima del pagamento del prezzo;
  • se il contratto non indica quale sia la legge nazionale applicabile al contratto, la stessa sarà automaticamente individuata dalle norme di diritto internazionale privato applicabili al contratto in questione (che porteranno ad applicare la legge dello Stato in cui ha sede il venditore o quella in cui ha sede il compratore);
  • se il contratto non indica quale sia il giudice competente a decidere eventuali controversie, lo stesso sarà automaticamente individuato dalle norme di diritto internazionale privato applicabili al contratto in questione (che porteranno a stabilire la competenza del giudice dello Stato in cui ha sede il venditore o di quello in cui ha sede il compratore).

 

Previsioni della Convenzione di Vienna 1980 circa la conclusione del contratto
Articolo 18

1. Una dichiarazione o altro comportamento del destinatario che indichi approvazione dell’offerta costituisce accettazione. Il silenzio o l’inazione non possono per sé valere come accettazione.

2 …

3. Tuttavia, se in virtù dell’offerta, delle abitudini instauratesi tra le parti o degli usi, il destinatario dell’offerta può indicare la sua approvazione compiendo un atto che si riferisce, ad esempio, alla spedizione delle merci o al pagamento del prezzo, senza comunicazione all’offerente, l’accettazione esplica i suoi effetti dal momento in cui tale atto è compiuto, sempre che ciò sia avvenuto entro i termini previsti dal capoverso precedente.

Articolo 19

1. Una risposta tendente a essere accettazione di un’offerta, ma che contenga complementi, limitazioni o altre modificazioni è un rigetto dell’offerta e costituisce una contro-offerta.

2. Tuttavia, una risposta tendente a essere accettazione di un’offerta, ma che contenga elementi complementari o differenti che non alterano sostanzialmente le condizioni dell’offerta, costituisce accettazione, a meno che l’offerente, senza ritardi ingiustificati, non rilevi le differenze verbalmente o non invii una comunicazione a tale scopo. Se non lo fa, le condizioni del contratto sono quelle dell’offerta, con le modificazioni contenute nell’accettazione.

3. Elementi complementari o differenti relativi in particolare al prezzo, al pagamento, alla qualità e alla quantità delle merci, al luogo e al momento della fornitura, alla portata della responsabilità di una parte nei confronti dell’altra o alla composizione delle controversie, sono considerati alterare sostanzialmente le condizioni dell’offerta.