A meno che il contratto di vendita non sia costituito da un “vero e proprio” contratto, sottoscritto da entrambe le parti, sia che lo stesso si generi attraverso uno “scambio” reciproco di condizioni generali tra le parti (condizioni generali di vendita dell’una e condizioni generali di acquisto dell’altra, come spesso accade), sia che lo stesso si formi verbalmente e/o tramite ordine e conferma d’ordine, sarà importante individuare il momento in cui il contratto di vendita si è concluso.
Se il contratto viene concluso mediante lo scambio di ordine e conferma d’ordine (proposta ed accettazione), diventa, necessario verificare quanto proviamo a suggerire nei punti di seguito riportati:
Se il contratto viene concluso tramite lo scambio delle reciproche condizioni generali (le CG del venditore e le CG dell’acquirente), cd. “battle of forms”, e considerando che il contratto dovrà considerarsi concluso nel momento in cui c’è coincidenza tra la proposta e l’accettazione, si dovrà – semplificando – individuare quale testo accompagnava la proposta che poi è stata accettata. Tali condizioni generali saranno quelle applicabili alla compravendita in esame.
È di fondamentale importanza, inoltre, sapere quando un contratto internazionale di compravendita può considerarsi concluso in quanto nel momento in cui questo accadrà si verificano i seguenti effetti automatici:
Previsioni della Convenzione di Vienna 1980 circa la conclusione del contratto |
Articolo 18
1. Una dichiarazione o altro comportamento del destinatario che indichi approvazione dell’offerta costituisce accettazione. Il silenzio o l’inazione non possono per sé valere come accettazione. 2 … 3. Tuttavia, se in virtù dell’offerta, delle abitudini instauratesi tra le parti o degli usi, il destinatario dell’offerta può indicare la sua approvazione compiendo un atto che si riferisce, ad esempio, alla spedizione delle merci o al pagamento del prezzo, senza comunicazione all’offerente, l’accettazione esplica i suoi effetti dal momento in cui tale atto è compiuto, sempre che ciò sia avvenuto entro i termini previsti dal capoverso precedente. |
Articolo 19
1. Una risposta tendente a essere accettazione di un’offerta, ma che contenga complementi, limitazioni o altre modificazioni è un rigetto dell’offerta e costituisce una contro-offerta. 2. Tuttavia, una risposta tendente a essere accettazione di un’offerta, ma che contenga elementi complementari o differenti che non alterano sostanzialmente le condizioni dell’offerta, costituisce accettazione, a meno che l’offerente, senza ritardi ingiustificati, non rilevi le differenze verbalmente o non invii una comunicazione a tale scopo. Se non lo fa, le condizioni del contratto sono quelle dell’offerta, con le modificazioni contenute nell’accettazione. 3. Elementi complementari o differenti relativi in particolare al prezzo, al pagamento, alla qualità e alla quantità delle merci, al luogo e al momento della fornitura, alla portata della responsabilità di una parte nei confronti dell’altra o alla composizione delle controversie, sono considerati alterare sostanzialmente le condizioni dell’offerta. |