02.08

CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE

Quando si parla di “contratti della distribuzione” si fa generalmente riferimento a contratti che l’azienda produttrice stipula con soggetti organizzati in maniera tale da poter svolgere attività di promozione e vendita dei propri prodotti. Sono i contratti con i cosiddetti “intermediari commerciali”, vale a dire:

  • contratti di agenzia;
  • contratti di procacciamento;
  • contratti di distribuzione.

 

Prima di addentrarci nell’esame dei tre Contratti della distribuzione più sopra richiamati ci soffermiamo su alcuni concetti base di fondamentale importanza che accomunano ognuna delle tre tipologie di Contratti.

 

concetti di base

1. Presunzione di debolezza dell’intermediario
Le normative di molti Paesi presumono che l’intermediario sia il soggetto debole del rapporto. Di conseguenza, tali normative prevedono varie tutele per l’intermediario, ad esempio:

  • L’esclusiva a favore dell’intermediario.
  • Il diritto all’indennità di fine rapporto a favore dell’intermediario.
  • Il diritto a favore dell’intermediario di addebitare al preponente il costo degli investimenti non ammortizzati.

A seconda del caso, le tutele previste dalla legge potrebbero essere derogabili o più spesso inderogabili.

 

2. Durata dei contratti
Di regola i contratti con gli intermediari sono contratti di durata (fatta eccezione per i contratti con i segnalatori per singolo affare). Di conseguenza, la legge può imporre dei termini di preavviso minimi da rispettare se si vuole recedere dal contratto.

 

3. Qualificazione del contratto
In alcuni Paesi gli intermediari possono venire qualificati e raggruppati sotto un unico nome (AGENT) ed un’unica disciplina.

Inoltre, di regola il titolo che viene dato al contratto ed il nome che nel contratto viene dato all’intermediario non sono vincolanti. Pertanto, un contratto titolato “accordo di procacciamento” può essere riqualificato come “contratto di agenzia” se ne possiede le caratteristiche previste dalla legge.

I criteri per qualificare correttamente un rapporto – e quindi per distinguere un intermediario dall’altro – andranno individuati, caso per caso, in base alla legge applicabile al singolo rapporto contrattuale.

L’importanza di qualificare correttamente un rapporto risiede nel fatto che, in base alla legge applicabile al contratto, potranno essere riconosciute all’intermediario tutele diverse.

Esempio: in base alla legge italiana, l’agente gode di tutele particolari (ad esempio indennità di fine rapporto e preavviso minimo in caso di risoluzione del contratto) che non spettano invece al procacciatore. Pertanto, stipulare un contratto di procacciamento, nella convinzione che il procacciatore non beneficerà di determinate tutele, e vedersi riqualificare tale contratto in agenzia, essendo tenuti a riconoscere all’agente le tutele che gli spettano – in maniera inderogabile – per legge, potrebbe generare perdite economiche importanti a carico della casa mandante.

 

Di regola, il titolo che viene dato al contratto ed il nome che nel contratto viene dato all’intermediario non sono vincolanti. Pertanto, un contratto titolato “accordo di procacciamento” può essere riqualificato come “contratto di agenzia” se ne possiede le caratteristiche previste dalla legge.