02.08.01

Contratto di Agenzia

È il contratto mediante il quale un soggetto (preponente o casa mandante) incarica stabilmente un altro soggetto (agente) di promuovere la vendita dei propri prodotti, in una zona determinata, in cambio del pagamento di una provvigione.

L’agente svolge l’attività di promozione delle vendite in maniera autonoma, senza vincolo di subordinazione, percependo dal preponente un compenso provvigionale solo se abbia effettivamente procurato al preponente delle vendite, ed in misura parametrata alle vendite effettivamente procurate.

La promozione delle vendite è un obbligo per l’agente.

Quando al contratto di agenzia internazionale si applicherà la legge italiana, la disciplina del contratto di agenzia andrà ricercata all’interno degli articoli 1742 e seguenti del codice civile italiano.

Solitamente, ai contratti internazionali non si applica, invece, la disciplina degli Accordi Economici Collettivi (c.d. AEC 16.2.2009 per il settore commercio; AEC 30.7.2014 per il settore industria; AEC 17.9.2014 per le imprese aderenti alla Confapi e AEC 10.12.2014 per il settore artigianato), i quali trovano applicazione ai contratti internazionali solo se vengono espressamente richiamati all’interno del contratto di agenzia.

Pur mancando un vincolo di subordinazione tra agente e preponente, l’agente viene considerato parasubordinato in quanto molti aspetti del rapporto di agenzia richiamano il rapporto di lavoro subordinato

 

Scheda di sintesi del Contratto di agenzia
Quando devo usare il contratto di agenzia?

  • Quando voglio che l’agente abbia un obbligo di promuovere le vendite.
  • Quando voglio instaurare un rapporto stabile e continuativo.

A cosa devo prestare attenzione?

  • Alle tutele che la legge applicabile al contratto potrebbe prevedere in favore dell’agente (in particolare: indennità di fine rapporto).

 

distinguere un agente da un dipendente

Molti aspetti che caratterizzano il contratto di agenzia si ritrovano anche nel rapporto di lavoro subordinato: stabilità e continuità dell’attività svolta, rispetto delle istruzioni fornite e, generalmente, indennità di fine rapporto e preavviso minimo per la risoluzione del contratto.

Soprattutto nei casi in cui vi sia una notevole ingerenza del preponente nella libertà organizzativa dell’agente, potrà essere difficile stabilire – indipendentemente dal nome dato al contratto – se ci si trovi di fronte ad un rapporto subordinato oppure di agenzia.

I criteri per distinguere un dipendente da un agente andranno individuati, caso per caso, in base alla legge applicabile al singolo rapporto contrattuale. In linea generale, e cercando di semplificare, la principale distinzione è la seguente.

 

Distinzione tra Dipendente e Agente
Dipendente Agente
Non si assume il rischio dello svolgimento dell’incarico, che ricade totalmente sul datore di lavoro. Si assume il rischio dello svolgimento dell’incarico, che ricade totalmente sul medesimo.
Gli è garantita una retribuzione prestabilita legata e proporzionata alla quantità di lavoro svolto. Non gli è garantita una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro concretamente svolto.
Ha un vincolo di soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Deve avere autonomia organizzativa e gestionale.

 

In linea generale, e cercando di semplificare, i principali indicatori da controllare sono i seguenti:

  • soggezione a controlli o istruzioni o assoggettamento a veri e propri ordini;
  • istruzioni riguardo itinerario da seguire o numero dei clienti da contattare (cosiddetta “tabella di marcia”);
  • obbligo di redigere relazioni periodiche sulla propria attività;
  • imposizioni relative a durata e periodo di godimento di ferie;
  • obbligo di frequenza a riunioni periodiche o a corsi di aggiornamento.