02.09

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE

In materia di vendita internazionale di beni mobili esiste una convenzione internazionale chiamata “Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci” (CISG) denominata in inglese United nations convention on contracts for the international sale of goods (Vienna, 1980).

La Convenzione di Vienna ha la particolarità di essere una convenzione cd. “di diritto materiale uniforme” la quale, con i suoi 101 articoli, rappresenta essa stessa la normativa applicabile ai contratti internazionali di vendita di beni mobili.

La Convenzione di Vienna, infatti, non stabilisce quale legge debba applicarsi al contratto di compravendita internazionale, ma lo regola direttamente: le sue disposizioni, al ricorrere dei requisiti di seguito richiamati, trovano immediata applicazione al singolo contratto.