02.09.01

Perimetro di applicabilità della Convenzione di Vienna

Posto che la Convenzione di Vienna, con i limiti di cui si dirà, si sostituisce alla normativa nazionale sulla compravendita è bene conoscere i requisiti che ne determinano una automatica applicazione.

 

requisito “territoriale”

Per quanto riguarda il requisitoterritoriale”, la Convenzione di Vienna si applica automaticamente ai contratti internazionali di compravendita di beni mobili quando:

  • il venditore e il compratore hanno la loro sede d’affari in Stati che hanno sottoscritto la Convenzione di Vienna; oppure,
  • al contratto di compravendita si applica la legge nazionale di uno Stato che ha sottoscritto la Convenzione di Vienna.

Ai fini dell’applicazione della Convenzione di Vienna sarà pertanto necessario che entrambe le parti abbiano le rispettive sedi d’affari in Paesi che abbiano aderito alla convenzione, oppure in alternativa, che le norme di diritto internazionale privato applicabili al contratto individuino come applicabile la legge di un Paese aderente alla convenzione.

 

Esempio di clausola che, se inserita in un contratto internazionale di compravendita di beni mobili, comporta l’applicazione della Convenzione di Vienna.


“This contract is governed by the laws of Italy”

“Il presente contratto è regolato dalla legge italiana”

 

Si tenga tuttavia presente che, nonostante l’automatismo di cui all’art. 1, le parti sono sempre libere di esercitare la c.d. opting out, cioè di escludere espressamente, facendone espressa menzione nella clausola contrattuale relativa alla legge applicabile, l’applicazione della Convenzione di Vienna.

 

Esempio di clausola che, se inserita in un contratto internazionale di compravendita di beni mobili, esclude espressamente l’applicazione della Convenzione di Vienna.


“This contract is governed by the laws of Italy, with express exclusion of the the United Nations Convention on the International Sales of Goods (Vienna Convention 1980)”

“Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, con espressa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (Convenzione di Vienna 1980)”.

 

requisito relativo alla tipologia di prodotto compravenduto

Oltre alla sussistenza del requisito “territoriale”, è necessario appurare anche la sussistenza dei requisiti di natura oggettiva, vale a dire inerenti alla tipologia di prodotto compravenduto.

La Convenzione di Vienna si applica ai contratti di vendita relativi a beni mobili. Ne deriva che, concretamente, la Convenzione di Vienna non si applicherà al contratto internazionale di compravendita qualora:

  • oggetto della compravendita siano beni immobili (ad es. case, terreni, etc.);
  • oggetto della compravendita siano beni che il compratore acquista per uso personale (consumatore), beni messi all’asta, azioni o altri titoli negoziabili, navi e aerei (art. 2 Convenzione di Vienna);
  • l’acquirente fornisca una parte sostanziale dei materiali necessari per produrre il bene da fabbricare (art. 3 Convenzione di Vienna);
  • la parte preponderante della fornitura sia costituita da lavoro (manodopera) e servizi (art. 3 Convenzione di Vienna).