07.07.03.01

Sono cosi definibili i prodotti che sono elencati negli accordi di libero scambio e nel Disposizioni di attuazione del Codice (Reg. 2454/93); possono essere dichiarati di origine preferenziale se soddisfano i requisiti ivi elencati:

  1. a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
  2. b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
  3. c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
  4. d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
  5. e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
  6. f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
  7. g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
  8. h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
  9. i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
  10. j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).
Qualora il prodotto “interamente ottenuto” venisse acquistato da un fornitore comunitario, per avere la certezza dell’origine dello stesso, servirà la “dichiarazione del fornitore” come stabilito dall’allegato (es.22-16) del Regolamento di Esecuzione 2447/15, se ne riporta un fac-simile.

 

 

Legenda Japan 

In merito alla corretta compilazione indicare, a seconda del caso, uno o più dei seguenti codici;

«A» per prodotto interamente ottenuto

«B» per prodotto fabbricato esclusivamente a partire da materiali originari comunitari

«C» per prodotto fabbricato a partire da materiali non originari in ottemperanza alle regole previste nell’allegato 3-B), con le seguenti informazioni supplementari sulla prescrizione specifica per tipo di prodotto effettivamente applicata al prodotto;

«1» per la modifica della regola di classificazione tariffaria;

«2» per la regola relativa al valore massimo di materiali non originari o al contenuto di valore regionale minimo;

«3» per una regola specifica relativa al processo di produzione; o

«4» in caso di applicazione delle disposizioni della sezione 3 dell’appendice 3-B-1 (inerenti alcuni veicoli e loro parti)

«D» in caso di applicazione del cumulo

«E» in caso venga applicata la regola di tolleranza.