07.07.03.02

prodotti sufficientemente lavorati

Oltre ai prodotti interamente ottenuti è possibile individuare un grande numero di prodotti, nello specifico la maggior parte dei beni in commercio, che contengono al loro interno materiali non interamente ottenuti sul territorio, bensì materie prime che possono essere state oggetto di importazione da un Paese terzo. Questi prodotti, con determinate caratteristiche, possono comunque acquisire lo status di origine preferenziale comunitaria a condizione che abbiano subito, nel territorio dell’Unione, un processo di lavorazione o trasformazione considerato sufficiente all’ottenimento dello status stesso.

 

ciò che ne determina “la sufficienza” è un insieme di regole, definito “regole di lista”, individuabile in ognuno degli accordi che l’Unione Europea ha sottoscritto con i paesi accordisti.

 

Esattamente come per l’origine non preferenziale, ogni regola viene associata ad un prodotto seguendo il criterio della voce doganale ad esso associata: un operatore economico deve quindi conoscere il codice doganale dei suoi prodotti prima di poter esaminare le regole di origine preferenziale relative al Paese di destinazione della merce. Anche in questo caso, per la maggior parte degli accordi, è rilevante la voce doganale, cioè le prime 4 cifre del codice TARIC.

Nell’affrontare l’analisi delle regole di origine ricordiamo che il rispetto delle stesse è necessario solamente nei seguenti casi:

  • Il prodotto finito non è composto interamente da prodotti di origine comunitaria;
  • Il prodotto finito è composto da materiali di origine comunitaria ma tali materiali sono corredati della documentazione necessaria a comprovare la loro origine. In mancanza di tale documentazione (DICHIARAZIONE DEL FORNITORE) i materiali utilizzati nella lavorazione devono essere considerati obbligatoriamente di origine extracomunitaria (non di origine preferenziale comunitaria)