07.07.04

regole di attribuzione

Ulteriori analogie con l’origine non preferenziale della merce risultano essere le tipologie di regole da dover rispettare per poter conferire l’origine preferenziale nel caso in cui un prodotto sia la combinazione di più elementi alcuni dei quali “non di origine preferenziale comunitaria” (ad esempio, importati dalla Cina).

 

Sono tre i principali criteri utilizzati per determinare il principio di lavorazione o trasformazione sufficiente e seguono, anche in questo caso, il codice doganale attribuito al prodotto oggetto di esame:

  1. Il primo criterio è il Valore percentuale: il valore dei materiali non originari non deve superare una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica (prezzo di vendita) del prodotto finito; Es:
  2. Il secondo criterio è il Cambio di voce doganale: le materie prime o i componenti non originari utilizzati devono avere una voce doganale diversa da quella del prodotto finito; e viene cosi enunciata: “Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto”; Es:

  3. Il terzo criterio riguarda le Regole specifiche: i casi che prevedono lavorazioni specifiche devono essere analizzate a se stante; un esempio di regola è la seguente: “Fabbricazione a partire da filati”. Es:

 

Non è ammissibile che il processo di lavorazione venga anche solo parzialmente effettuato su territorio extra comunitario. Una tale procedura provocherebbe una perdita dello status di preferenzialità. Tale affermazione è in contrasto con il concetto di “cumulo” che non verrà affrontato all’interno della presente guida poiché la sua trattazione richiede un grado di conoscenza approfondito della materia