07.07.05

trasformazioni insufficienti

Così come per la normativa Made in Italy (Origine non preferenziale), anche nella disciplina attinente all’origine preferenziale è possibile individuare alcuni processi che non possono in alcun modo far acquisire al prodotto trattato lo status di merce preferenziale.

I processi che non permettono l’acquisizione dello status di origine preferenziale, riguardano le operazioni di seguito riportate, reperibili direttamente nelle note introduttive dei singoli accordi attualmente in vigore:

 

a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
f) la mondatura, l’imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
i) l’affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
k) le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
n) la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
q) la macellazione degli animali, la cui lista, inserita a titolo esemplificativo, è contenuta nell’Accordo Paneuromediterraneo.

 

Il trattamento preferenziale viene altresì accordato esclusivamente ai prodotti che, oltre a soddisfare i requisiti presenti al punto 1. e 2., siano trasportati direttamente tra i Paesi oggetto dell’accordo. È bene precisare che i prodotti in oggetto, durante il trasporto, possono attraversare altri territori, purché questi non subiscano altre operazioni che possano alterare il loro stato e in caso di eventuale sosta rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato in cui transitano. Sono comunque concesse tutte quelle operazioni che hanno l’obiettivo di mantenere le condizioni ottimali della merce fino alla destinazione.