07.07.01

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è contenuta all’interno del combinato normativo disposto dal nuovo Codice Doganale dell’Unione in vigore dal 1° maggio 2016 (Reg. UE 952/2013, sezione 2 artt. 64-66) e dai successivi Reg. Delegato UE 2446/2015 e Reg. di Esecuzione UE 2447/2015.

 

Gli accordi di libero scambio siglati dalla UE, da una parte, e dal Paese Accordista, dall’altra parte, possono essere:

  • di natura bilaterale: le preferenze tariffarie sono concesse in via reciproca.
  • di natura unilaterale: le preferenze tariffarie solo concesse solamente all’atto dell’importazione nella UE, pertanto non sono concesse in via reciproca.

 

Di seguito viene riportato l’elenco degli accordi bilaterali attualmente in vigore.

Nella tabella che segue si riporta l’elenco dettagliato dei Paesi suddiviso secondo i regimi SPG – Sistema Preferenze Generalizzate applicabili. Partendo da Sinistra, la prima colonna (A) riporta il codice alfabetico secondo la nomenclatura dei Paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità, la seconda colonna (B) nome del Paese o del territorio, la terza colonna (C) i Paesi inclusi nel regime speciale a favore dei Paesi meno sviluppati (everythings but arms, EBA), mentre l’ultima colonna (D) a destra riporta i Paesi inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+).

accordi di unione doganale

La loro presenza non è legata al concetto di origine preferenziale della merce, bensì a quello di immissione in libera pratica (sdoganamento della merce). 

Per poter sfruttare gli accordi di unione doganale quindi sarà sufficiente che il bene interessato sia stato immesso in libera pratica nell’Unione Europea, con il relativo pagamento degli oneri doganali ad esso associati; successivamente il bene può essere esportato, conferendo benefici daziari, in uno dei Paesi quali

  • Andorra è necessario effettuare un approfondimento ulteriore in quanto, a seconda dei beni esportati, l’operatore economico avrà la possibilità di sfruttare il regime dell’origine preferenziale o dell’unione doganale
  • San Marino
  • Turchia è necessario effettuare un approfondimento ulteriore in quanto, a seconda dei beni esportati, l’operatore economico avrà la possibilità di sfruttare il regime dell’origine preferenziale o dell’unione doganale.