La normativa di riferimento è contenuta all’interno del combinato normativo disposto dal nuovo Codice Doganale dell’Unione in vigore dal 1° maggio 2016 (Reg. UE 952/2013, sezione 2 artt. 64-66) e dai successivi Reg. Delegato UE 2446/2015 e Reg. di Esecuzione UE 2447/2015.
Gli accordi di libero scambio siglati dalla UE, da una parte, e dal Paese Accordista, dall’altra parte, possono essere:
Di seguito viene riportato l’elenco degli accordi bilaterali attualmente in vigore.
Nella tabella che segue si riporta l’elenco dettagliato dei Paesi suddiviso secondo i regimi SPG – Sistema Preferenze Generalizzate applicabili. Partendo da Sinistra, la prima colonna (A) riporta il codice alfabetico secondo la nomenclatura dei Paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità, la seconda colonna (B) nome del Paese o del territorio, la terza colonna (C) i Paesi inclusi nel regime speciale a favore dei Paesi meno sviluppati (everythings but arms, EBA), mentre l’ultima colonna (D) a destra riporta i Paesi inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+).
La loro presenza non è legata al concetto di origine preferenziale della merce, bensì a quello di immissione in libera pratica (sdoganamento della merce).
Per poter sfruttare gli accordi di unione doganale quindi sarà sufficiente che il bene interessato sia stato immesso in libera pratica nell’Unione Europea, con il relativo pagamento degli oneri doganali ad esso associati; successivamente il bene può essere esportato, conferendo benefici daziari, in uno dei Paesi quali