03.07.01

Incoterms® 2020 riguardanti qualsiasi modalità di trasporto

EXW-Ex Works/Ex factory … named place of delivery (Franco Fabbrica … luogo di consegna convenuto)

La regola EXW rappresenta il livello minimo di obblighi per il venditore, mentre il compratore assume il maggior carico di obbligazioni relative alla consegna della merce, rispetto a qualsiasi altra clausola di resa. Può riguardare tutte le modalità di trasporto.

Con la regola EXW, il venditore effettua la consegna quando, presso i suoi locali (es. magazzino, stabilimento, ecc.), mette la merce a disposizione del compratore, avvisandolo in tal senso ed esaurendo, così, le sue obbligazioni.

In particolare, il venditore non è responsabile per il caricamento della merce sul mezzo fornito dal compratore o per gli adempimenti doganali all’esportazione, dove necessari.

Il punto di criticità è il momento in cui il venditore dà al compratore l’avviso di merce pronta per il ritiro, trasferendo, così, al compratore tutti i relativi costi e rischi derivanti da quando prende in carico i beni ai locali del venditore fino alla destinazione.

Con la regola EXW il venditore non ha la possibilità di mantenere il controllo della merce in quanto il trasporto è gestito dal compratore. Questo comporta per lo stesso il rischio di non ritorno dei documenti doganali (nel caso di vendita Extra UE), il rischio di non pagamento nei casi di consegna vincolata al ritiro di documenti rappresentativi (incassi documentari) e, da ultimo, la difficoltà nell’ottenere i documenti di trasporto conformi qualora il pagamento concordato fosse tramite credito documentario (vedasi cap. 5.7).

Nei casi in cui il compratore non provveda al caricamento della merce e alle eventuali operazioni doganali all’export, l’EXW non dovrebbe pertanto,  essere utilizzato, a meno che non si introducono delle deroghe, quali ad esempio “Loaded” (caricato) o “Customs clearance/cleared for export” (sdoganato con dogana all’export assolta dal venditore). In questi casi, però, la regola FCA risulta la più appropriata

 

FCA- Free Carrier … named place of delivery (Franco vettore … luogo di consegna convenuto)

La regola FCA, come tutti i termini del gruppo “F”, prevede che il trasporto, nel suo tratto principale, sia a carico del compratore. Il venditore si limita a mettere le merci a disposizione del compratore (che incaricherà un vettore per ritirarle), nel luogo o nel punto convenuto, trasferendo a quest’ultimo tutti i rischi del trasporto. Può essere utilizzato per qualsiasi modalità di trasporto e, in particolare, trova applicazione nei casi di trasporto multimodale/containerizzato.

Con la regola FCA, il venditore deve consegnare, sdoganata all’esportazione (ove occorra), la merce al vettore/spedizioniere incaricato dal compratore, nel luogo convenuto. A partire dal momento della consegna, tutte le spese ed i rischi sono a carico del compratore. 

Il punto di criticità è rappresentato dal momento in cui la merce viene consegnata nel luogo convenuto, con relativo trasferimento dei rischi e dei costi del trasporto dal venditore al compratore in tale luogo convenuto “alla partenza” che può essere presso:

  • “i locali del venditore” con merce già caricata sul mezzo di trasporto con spese e rischi relativi al caricamento a carico del venditore, oppure 
  • altrove”, cioè in un “luogo diverso”. In questo caso le spese ed i rischi relativi allo scarico sono a carico del compratore. La consegna avverrà nei “locali del venditore” in caso di spedizioni che riguardano carichi completi di container (full container loaded), di TIR o di un vagone; sarà effettuata “altrove” nel caso solitamente di carichi parziali.

 

CPT – Carriage paid to … named place of destination (Trasporto pagato fino a … luogo di destinazione convenuto)

Il venditore deve pagare il trasporto fino al luogo di destinazione convenuto. Il rischio di perdita o avaria delle merci, così come ogni altro onere relativo alle merci in viaggio (es., assicurazione merce), sono a carico del compratore dal momento in cui le merci vengono consegnate dal venditore al vettore/spedizioniere nel luogo convenuto alla partenza.

Il punto di criticità è il momento in cui viene consegnata la merce che coincide con il momento in cui vengono trasferiti i rischi dal venditore al compratore, mentre i costi relativi al trasporto rimangono a carico del venditore fino al luogo di destinazione convenuto.

La resa CPT impone che il venditore adempia alle formalità doganali per l’export, se necessarie.

Il CPT può essere usato per ogni modalità di trasporto, compreso quello multimodale/contanierizzato.

 

CIP – Carriage and insurance paid to … place of destination (Trasporto e assicurazione pagati fino a … luogo di destinazione)

Con la regola CIP, come con la resa CPT, il venditore effettua la consegna quando affida la merce al vettore da lui stesso designato e sostiene le spese di trasporto fino al luogo di destinazione convenuto. L’elemento distintivo del termine di resa CIP, rispetto al termine CPT, riguarda i costi relativi alla stipula di una polizza di assicurazione della merce contro il rischio di danno o perimento durante il trasporto, che sono esplicitamente posti a carico del venditore.

Il venditore ha gli stessi obblighi visti nella regola CPT; inoltre, deve sostenere i costi per la copertura assicurativa relativi alla perdita e all’avaria delle merci.

Il punto di criticità è lo stesso della regola CPT, così come il ricorso a tale regola di consegna risulta opportuno nei trasporti multimodali. La differenza sta nel fatto che il venditore deve stipulare un contratto di assicurazione a favore del compratore, facendosi carico delle spese relative all’assicurazione della merce con una copertura «All Risk» fornita dalle Clausole (A) dell’“Institute Cargo Clauses” o da altre similari.

Il CIP può essere usato per ogni modalità di trasporto, compreso quello multimodale/containerizzato.

 

DAP – Delivered at place … named place of destination (Reso al luogo di destinazione … luogo di destinazione convenuto)

Con la regola DAP, il venditore effettua la consegna della merce nel momento in cui questa viene messa a disposizione del compratore, sdoganata all’esportazione (ove occorre), a bordo del mezzo di trasporto, nel luogo di destinazione convenuto, pronta per la scaricazione. Può essere utilizzata per tutti i modi di trasporto compreso quello multimodale.

Il venditore sopporta tutte le spese e tutti i rischi sino al momento in cui la merce, ancora a bordo del mezzo di trasporto impiegato, è pronta per la scaricazione nel luogo convenuto tra le parti. Successivamente, sarà a carico del compratore sostenere le spese ed i rischi al fine di scaricare la merce. La resa DAP impone che il venditore adempia alle formalità doganali per l’export, se necessarie.

Il punto di criticità è a bordo del mezzo di trasporto, nel luogo di destinazione convenuto, con la merce pronta per la scaricazione, la quale sarà a carico del compratore. È, comunque, necessario che il venditore informi il compratore circa la data di arrivo della merce, al fine di evitare ritardi e/o problemi nelle operazioni di scarico della merce, oltre che consegnare la stessa nella condizione che permettano al compratore le operazioni di scarico.

 

DPU – Delivered at place unloaded … named place of destination (Reso scaricamento … nel luogo di destinazione convenuto)

Con questa regola, il venditore effettua la consegna della merce nel momento in cui questa, una volta scaricata dal mezzo di trasporto, viene messa a disposizione del compratore in un luogo di destinazione all’arrivo. Con l’espressione Place si intende un qualunque luogo, coperto o meno, come una banchina, un magazzino, un parco container, oppure un terminal stradale, ferroviario o aeroportuale.

A carico del venditore vi sono tutti i costi ed i rischi fino al posizionamento della merce all’interno del luogo convenuto di destinazione (comprensivo dello scaricamento della merce dal mezzo di trasporto e successivo posizionamento della stessa nel luogo di destino).

Il punto di criticità è al momento in cui la merce viene scaricata dal mezzo di trasporto e posizionata all’interno del luogo convenuto all’arrivo.

Questa regola può essere utilizzata per tutti i modi di trasporto, anche multimodale, ed è l’unico Incoterms® 2020 che prevede a carico del venditore lo scaricamento della merce dal mezzo di trasporto.

 

DDP – Delivered duty paid … named place of destination (Reso sdoganato … luogo di destinazione convenuto)

Con la regola DDP, il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore, non scaricata dal mezzo, nel luogo di destinazione convenuto all’arrivo, sopportando, oltre che le spese di sdoganamento all’export, tutte le formalità di sdoganamento all’importazione ed il pagamento di tutte le imposte doganali nel Paese del compratore a destinazione. Può essere utilizzata per tutte le modalità di trasporto.

Il punto di criticità è rappresentato dal fatto che il venditore sopporta tutti i costi e i rischi del trasporto fino al luogo di arrivo convenuto. È l’unica regola degli Incoterms® 2020 che pone a capo del venditore le spese di sdoganamento all’importazione e tutti i costi accessori.

Agli antipodi dell’EXW, il DDP rappresenta il livello massimo di obbligazioni per il venditore.

Qualora il venditore non sia in grado di ottenere l’eventuale licenza all’importazione, non bisognerebbe usare questa regola. Se le parti vogliono escludere dalle obbligazioni del venditore alcuni dei costi per l’importazione (ad es. l’IVA), ciò deve essere chiaramente specificato nel contratto, aggiungendo espressioni come “excluding VAT”, seguite dal luogo di destinazione.