03.07.02

Incoterms® 2020 riguardanti il trasporto marittimo

FAS – Free alongside Ship … named port of shipment (Franco luogo bordo … porto d’imbarco convenuto)

Con la regola FAS, appartenente al gruppo “F”, il venditore adempie al suo obbligo di consegna mettendo la merce sottobordo della nave indicata dal compratore nel porto di partenza convenuto oppure procurando la merce già sottobordo. Può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne (fluviale).

Con il FAS il rischio di perdita o danneggiamento dei beni si trasferisce al compratore quando le merci vengono messe sottobordo della nave al porto di partenza (punto di criticità) e, da questo momento, il compratore sopporta tutti i costi ed i rischi di perdita e danneggiamento. Se la nave non è attraccata al molo, il venditore può usufruire di chiatte per effettuare il caricamento in mare, assumendosi sempre il costo e il rischio fino al sottobordo della nave.

In caso di trasporto con container, le merci vengono generalmente prese in carico presso i locali del vettore, perciò è preferibile usare la resa FCA.

La resa FAS impone che il venditore adempia alle formalità doganali per l’export, se necessarie.

 

FOB – Free on Board … named port of shipment (Franco a bordo … porto d’imbarco convenuto)

Con la regola FOB, il venditore effettua la consegna quando la merce viene caricata con successo a bordo della nave nel porto di imbarco convenuto, oppure viene procurata con successo già cariata. Il compratore, invece, sopporta tutti i costi del trasporto successivi al positivo caricamento nella nave nel porto di imbarco convenuto. Il FOB è utilizzabile solo per trasporto via mare o per vie navigabili interne (fluviali).

Il punto di criticità è rappresentato dal fatto che i rischi di perdita o danneggiamento passano al compratore quando i beni sono caricati con successo a bordo della nave, al porto di imbarco convenuto, oppure sono già procurati sulla nave.

Il termine FOB prevede che, il venditore, se richiesto, dovrà assistere il compratore nell’ottenimento dei documenti per il trasporto e di quelli necessari per l’importazione nel Paese di destinazione e, sempre se richiesto, fornirgli le informazioni necessarie per l’assicurazione della merce.

La resa FOB impone che il venditore adempia alle formalità doganali per l’export, se necessarie. 

In caso di trasporto con container, le merci vengono generalmente prese in carico presso i locali del vettore, perciò è preferibile usare la resa FCA.

 

CFR – Cost and freight … named port of destination (Costo e nolo … porto di destinazione convenuto)

Con la regola CFR, del gruppo “C”, il venditore effettua la consegna quando la merce viene caricata con successo a bordo della nave al porto di imbarco convenuto, oppure quando la procura già caricata (come nel FOB). L’Incoterms® CFR può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne (fluviali).

Il rischio di perdita o danneggiamento dei beni, come per il FOB, passa al compratore quando le merci sono caricate con successo a bordo della nave, al porto di imbarco convenuto, oppure sono già a bordo della nave. I costi, invece, passano al compratore quando la nave entra al porto di destinazione.

Il CFR, come il CIF, il CPT e il CIP, ha due punti di criticità, perché i rischi e le spese non coincidono. Infatti i rischi passano al compratore come nella resa FOB, mentre il venditore deve pagare i costi (nolo) necessari a portare le merci (non scaricate) al porto di destinazione.

In caso di trasporto con container – dove le merci vengono generalmente prese in carico presso i locali del vettore e in caso di navi roll-on/roll-off, la regola CPT è preferibile. 

La regola CFR impone che il venditore adempia alle formalità doganali per l’export, se necessarie.

 

CIF – Cost, Insurance and Freight … named port of destination (Costo assicurazione e nolo … nel porto di destinazione convenuto)

Così come per il CFR, anche con l’Incoterms® CIF il venditore effettua la consegna quando la stessa viene caricata con successo a bordo della nave nel porto di imbarco, oppure quando la merce viene procurata già caricata. L’elemento distintivo del termine CIF, rispetto al termine CFR, riguarda i costi relativi alla stipula di una polizza di assicurazione della merce, a favore del compratore, contro il rischio di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Costi che sono espressamente posti a carico del venditore, ma che verranno da quest’ultimo addebitati in fattura assieme ai costi relativi al trasporto. Il CIF è utilizzabile solo per trasporto via mare o per vie navigabili interne (fluviali).

Il rischio di perdita o danneggiamento dei beni, pertanto (come nel FOB e nel CFR) passa al compratore quando le merci sono caricate con successo a bordo della nave, al porto di imbarco convenuto, oppure sono già a bordo della nave. I costi, invece, passano al compratore quando la nave entra al porto di destinazione. 

Il CIF, come il CIP, il CFR e il CPT, ha due punti di criticità, perché i rischi passano al compratore come nelle rese FOB e CFR, mentre il venditore – oltre a pagare i costi (nolo) necessari a portare le merci (non scaricate) al porto di destinazione, deve sottoscrivere a proprie spese un’assicurazione, con copertura minima (Clausolario “C” dell’Insitute Cargo Clause), contro la perdita o il danneggiamento delle merci, il cui rischio è in capo al compratore.

In caso di trasporto con container, dove le merci vengono generalmente prese in carico presso i locali del vettore e in caso di navi roll-on/roll-off, la regola CIP è preferibile (come visto per il CFR).

La regola CIF impone che il venditore adempia alle formalità doganali per l’export, se necessarie.