03.08

CHECK LIST PER UN USO CORRETTO DEGLI INCOTERMS®

Al fine di offrire un contributo pratico, riportiamo di seguito una Check list per una corretta applicazione degli Incoterms® 2020:

  1. Non dimenticare che gli Incoterms® riguardano il contratto di vendita e non il contratto di trasporto.
  2. Definire i termini e le condizioni di consegna dei beni adottando uno degli Incoterms® della ICC, facendo specifico riferimento all’Incoterms® concordato con la controparte nel contratto di compravendita sottostante. È importante, perciò, non dimenticare di prevedere esplicitamente nel contratto di compravendita (fattura proforma, conferma d’ordine, altro), l’assoggettamento agli stessi con una frase del tipo as per Incoterms® 2020 ICC, che permette, così, di attribuire alla regola prescelta il significato ufficiale della ICC.
  3. Ricordare che gli Incoterms® non sono leggi, ma regole facoltative, cosiddette clausole pattizie, la cui applicazione deve essere espressamente voluta dalle parti di un contratto di compravendita, nel quale dovranno essere riportati con espressioni del tipo: “FOB Ravenna Port, Italy, as per Incoterms® 2020 ICC” o “CIF Shanghai Port, (China), as per Incoterms® 2020 ICC with on board Ravenna port”.
  4. Ricordarsi che, in assenza di esplicita previsione nel contratto di vendita, in una situazione di controversia, fanno testo le leggi nazionali applicabili e gli usi commerciali che, di volta in volta, potranno essere utilizzati. Ne consegue che qualsiasi interpretazione circa la ripartizione dei costi e il passaggio dei rischi potrebbe essere valida. È necessario allora proporre, in fase contrattuale, che il significato dato al termine di consegna della merce sia quello degli Incoterms®, prevedendolo nel contratto a prescindere dalla sua formulazione: singolo atto contrattuale, fattura proforma, conferma d’ordine, altro.
  5. Assicurarsi di usare gli Incoterms® 2020 in maniera appropriata, scegliendoli a seconda della modalità di trasporto impiegata, cioè quelli che dovrebbero essere usati esclusivamente per il trasporto marittimo (Port to Port) e quelli che, invece, possono essere utilizzati per tutte le modalità di trasporto, compresa quella multimodale e containerizzata.
  6. Nel caso in cui nessuno degli Incoterms® risponda a quanto le parti hanno previsto nella negoziazione del contratto e/o in base all’effettiva esecuzione della consegna della merce, è possibile adottare l’Incoterms® che maggiormente risponde alle esigenze delle parti, con l’aggiunta delle varianti/modifiche che si renderanno necessarie. Ad es.: Ex Works as per Incoterms® 2020 ICC, Loaded o Ex Works as per Incoterms® 2020 ICC Customs Clearance for export. Nell’adozione di varianti ad un Incoterms®, è necessario che, nel contratto, esse indichino chiaramente la ripartizione di costi e rischi, per evitare ogni diversa interpretazione.
  7.  Far seguire la regola Incoterms® scelta (identificata con la relativa abbreviazione di tre lettere) dal luogo di presa in carico della merce alla partenza (stabilimento del venditore o altrove, porto, aeroporto, …), così come, a seconda dei casi, dal luogo (porto, aeroporto, terminal, …) di destinazione finale della stessa.
  8. Non usare termini obsoleti, ora sostituiti dalle versioni più recenti. Le rese FOR (Free on Rail), FOT (Free on Truck) e FOB AIROPORT, ad esempio, sono state soppiantate dal più ampio FCA. Allo stesso modo, C&F ora è CFR. L’uso dei termini aggiornati eviterà possibili equivoci causati dall’uso di queste varianti non standardizzate.
  9. Ricordare che gli Incoterms® sono destinati ad essere usati solo nei contratti di compravendita. Essi si riferiscono alle pattuizioni tra compratore e venditore, non al rapporto tra il venditore o il compratore e il vettore, disciplinato da un distinto contratto di trasporto. Gli operatori devono fornire dettagliate istruzioni ai vettori/spedizionieri, basandosi sull’Incoterms® che hanno adottato in sede di contratto. Ciò assicurerà coerenza tra il contratto di compravendita e quello di trasporto.
  10. Non dimenticare che gli Incoterms® disciplinano soltanto il trasferimento dei rischi e la ripartizione dei costi tra il venditore e il compratore, alcune obbligazioni doganali (se previste) e l’assicurazione della merce.
  11. Tenere a mente che gli Incoterms® non riguardano il trasferimento della proprietà della merce, bensì la ripartizione dei costi e rischi del trasporto e la consegna della merce (luogo e momento in cui la stessa si perfeziona), oltre ad altre obbligazioni accessorie (per es., stipula di un’assicurazione a copertura di eventuali danni cui la merce potrebbe essere esposta). Il trasferimento del diritto di proprietà dei beni oggetto di un contratto avviene infatti, sulla base della legge applicabile al contratto. Al riguardo l’art. 1376 del Codice Civile stabilisce che il diritto relativo ai beni determinati (ovvero già individuati) si trasmette dal venditore al compratore già al momento del perfezionamento del contatto di vendita (principio consensualistico), ovvero in un momento che, in molti casi, risulta antecedente la consegna. In deroga a tale principio e con riferimento alle merci determinate solo nel genere, il diritto di proprietà si trasferisce secondo il principio stabilito all’art. 1378 del Codice Civile che stabilisce che questo avviene con la loro individuazione che, nei casi di spedizione della merce da un luogo all’altro, sarà determinata con la consegna solenne della stessa.
  12. Ricordarsi che gli Incoterms® non regolano tutti gli obblighi che le parti si assumono in un contratto di compravendita (per es., il rispetto dei tempi di consegna, o delle condizioni di pagamento della merce), bensì solo quelli legati al trasporto e alla consegna della merce oggetto di fornitura.
  13.  Tener presente che gli Incoterms® non regolano i casi di inadempimento di una delle parti di un contratto di compravendita, ma stabiliscono dei comportamenti che le parti liberamente possono concordare nel contratto in questione.
  14. Ricordare che nelle clausole CFR, CIF, CPT e CIP, anche se il costo del trasporto principale deve essere sostenuto dal venditore, il rischio di perdita o danni alla merce, si trasferisce al compratore al luogo di partenza, come accade nei termini del gruppo “F” FCA e FOB. In altre parole, essi non sono termini all’arrivo, ma alla partenza. Questo significa, quindi, che il trasferimento dei rischi al compratore avviene nel Paese di spedizione “alla partenza”, nello stesso momento dell’Incoterms® FCA o, a seconda dei casi, FOB. 
  15. È necessario coordinare adeguatamente l’Incoterms® con la modalità di trasporto (ad es. se il trasporto è multimodale o, comunque, non Port to Port, adottare la regola FCA/CPT/CIP o una del gruppo “D” e non quelle marittime) e con la forma di pagamento prevista nel contratto di compravendita. Ciò eviterà al venditore di compromettere la sicurezza del pagamento (nell’export) o il ricevimento (nell’import) di merce non conforme all’ordine di acquisto, a fronte dell’obbligo di pagarla o del fatto di averla già pagata.
  16. Ricordare che, nel caso di adozione della regola Ex Works, con caricamento però, della merce a cura del venditore, quest’ultimo agisce in qualità di caricatore e, in quanto tale, si assume la responsabilità in solido con il vettore, il committente ed il proprietario della merce circa la regolarità dell’autotrasporto, la sistemazione del carico e la responsabilità contrattuale (vedasi D. Lgs. 286/2005).
  17. In considerazione dei diversi usi portuali, è opportuno che venditore e compratore precisino chi sostiene le spese di carico, di scarico e di stivaggio e, in particolare, a chi spetta l’obbligo di caricare e scaricare la merce. In assenza di specificazione, non è sempre chiara la ripartizione dei costi e la conseguente ripartizione dei rischi per i danni alla merce.
  18. Tener presente che il venditore dovrà essere in grado di provare l’avvenuta esportazione (in ambito extra UE) o cessione della merce (in ambito intra UE) per aver diritto alla non imponibilità IVA. La scelta di una delle regole Incoterms® può favorire o compromettere il raggiungimento di tale obiettivo.
  19. Gli Incoterms® possono essere applicati sia a contratti di compravendita internazionale che ai contratti in ambito domestico.

È opportuno avere a disposizione il testo completo degli Incoterms® 2020 (pubblicazione n. 723), che può essere richiesto direttamente alla Camera di Commercio Internazionale, Sezione italiana di Roma. (www.cciitalia.org) all’indirizzo di via Barnaba Oriani, 34 – 00197 Roma (Quartiere Parioli) – tel. 06/42034320/1 – fax 06/4882677 – e-mail: icc@iccitalia.org