03.09

SUGGERIMENTI PRATICI E CONCLUSIONI

Come più volte richiamato nel presente capitolo, è molto importante comprendere che gli Incoterms® si riferiscono al contratto di compravendita e non al contratto di trasporto, così come è altrettanto importante essere consapevoli che trattasi di regole per l’interpretazione dei termini di consegna della merce e non di altre clausole del contratto di compravendita.

Difatti, gli Incoterms® rappresentano solo una parte del contratto. Mentre quest’ultimo fissa l’oggetto della compravendita, la quantità e la qualità dei beni, il prezzo e la forma tecnica di pagamento (ad es.: bonifico bancario, incasso documentario, credito documentario), i termini di resa merce sono correlati solo alla consegna della merce.

Gli Incoterms® non sono norme imperative, ma clausole facoltative che le parti possono adottare come parte dell’accordo contrattuale, specificandolo nel contratto con espressioni del tipo: «le parti stabiliscono di ripartire i loro reciproci diritti e obblighi inerenti la consegna delle merci sulla base degli Incoterms® 2020 o “… degli Incoterms® della ICC, ultima revisione”.

In particolare la scelta dell’Incoterms® 2020 ritenuto più idoneo ai propri obiettivi ed esigenze dovrà avvenire seguendo il percorso che proponiamo di seguito:

  1. Individuare per prima cosa, come verrà effettuata la spedizione della merce sulla base del paese di destinazione, del valore della stessa, dello spazio di ingombro, del peso e dei tempi di trasporto. In pratica occorrerà verificare se la spedizione avverrà:
    1. con un trasporto via mare (da porto a porto) o per vie navigabili interne;
    2. con un trasporto che si perfezionerà con qualsiasi diversa modalità (aerea, camionistica, ferroviaria), compresa quella multimodale o containerizzata.
  2. Valutare, sulla base della modalità di trasporto necessaria ad effettuare la spedizione, chi dovrà farsi carico dei costi del trasporto, dell’eventuale assicurazione merce, della dogana (all’export e all’import), nel caso di vendite extra UE e dei rischi di perdita o danneggiamento della merce.
  3. A questo punto, le parti saranno in grado di identificare l’Incoterms® che risponda perfettamente a quanto convenuto contrattualmente e, nel caso nessuno degli Incoterms® corrispondesse a quanto convenuto, individuare quello che risulti più appropriato, inserendo le “varianti/modifiche” ritenute necessarie a rispecchiare le scelte contrattuali in merito alla ripartizione dei costi e dei rischi della merce che verrà trasportata.
  4. Formulare espressamente nel contratto di compravendita (fattura proforma, conferma d’ordine, altro), la condizione di consegna della merce nel modo seguente:
    1. indicare la regola Incoterms® scelta (es. FCA, FOB, CPT/CIP, CFR/CIP, DAP …);
    2. far seguire la regola Incoterms® scelta dal luogo di partenza o di destinazione;
    3. assoggettare esplicitamente la regola Incoterms® scelta (seguita dal luogo di partenza o di destinazione), agli Incoterms® della ICC di Parigi con indicazione dell’edizione cui si intende fare riferimento (es. Incoterms® 2020).

 

Esempi di formulazione regola Incoterms® 2020
“FCA, via Pellizzo, 39/G – 35128 Padova, Italy as per Incoterms® 2020 ICC”
“FOB, Genoa port, Italy, as per Incoterms®2020 ICC”, o
“CIF, Shanghai port, China as per Incoterms® 2020 with on board at Ravenna port”

 

Per concludere, ribadendo ancora una volta che non è sufficiente che il contratto faccia un semplice riferimento alla sigla, come FOB o CIF, senza includere il set di regole (Incoterms® 2020 ICC) cui essa è soggetta, riportiamo una Tavola riepilogativa dei costi e rischi sulla base della suddivisione per modalità di trasporto (iconcine a destra della Tavola) e per gruppo (a sinistra). L’identificazione della ripartizione dei costi e dei rischi è rappresentata con delle frecce di colore celeste per il venditore e fuxsia per il compratore che evidenziano la ripartizione dei costi a carico di ognuna delle due parti ed il momento in cui avviene il passaggio dei rischi al venditore, al compratore.