03.06

STRUTTURA DEGLI INCOTERMS® 2020

Gli Incoterms® 2020 adottano undici regole suddivise in due categorie, in base alla modalità di trasporto da impiegare:

  1. Incoterms® che possono essere adottati per qualsiasi modalità di trasporto, compresa quella multimodale: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU e DDP.
  2. Incoterms® che possono essere utilizzati solamente per il trasporto via mare, o per vie navigabili interne: FAS, FOB, CFR e CIF.

 

 

Un’altra suddivisione degli Incoterms® adottata dalla ICC è quella che li distingue in quattro diversi gruppi, contraddistinti dalle lettere “E” – “F” – “C” – “D”, che corrispondono alle inziali delle sigle composte da tre lettere utilizzate per identificarli. La predetta sequenza letterale dispone gli Incoterms® in ordine progressivo di crescente onerosità per il venditore, permettendo, così, alle parti (venditore e compratore) di individuare con precisione ed immediatezza il cosiddetto punto critico, ossia il punto di demarcazione tra le obbligazioni del venditore e quelle del compratore. 

 

In particolare la suddivisione per gruppi comprende:

  1. Gruppo E (Ex Works = Franco Fabbrica): non è proprio un gruppo perché è unico. Trattasi di una regola alla partenza che sta ad indicare che tutti i costi ed i rischi sono a carico del compratore dal momento della messa a disposizione della merce nello stabilimento del venditore, per il successivo caricamento.
  2. Gruppo F (Free  = Franco/Libero): secondo le regole appartenenti a questo gruppo (FCA, FAS, FOB), il venditore si impegna a “liberare” la merce al compratore in un luogo prestabilito alla partenza, consegnandola ad un vettore nominato dallo stesso, sostenendo i costi relativi fino a tale luogo che può essere presso un vettore (FCA), oppure lungo la banchina (FAS) o a bordo (FOB) della nave in partenza. Il costo, pertanto, del trasporto principale è a carico del compratore dal momento in cui la merce viene “liberata” (consegnata) nel luogo convenuto alla partenza. Il rischio passa dal venditore al compratore con la consegna della merce al vettore indicato dal compratore.
  3. Gruppo C (Cost Insurance = Trasporto): sulla base delle regole di questo gruppo (CPT/CIP e CFR/CIF), il trasporto principale è a carico del venditore, mentre il rischio passa dal venditore al compratore alla partenza, al momento, cioè, della consegna della merce in un luogo che può essere concordato o meno. In pratica, come avviene per le regole del gruppo “F”, i rischi passano dal venditore al compratore alla partenza, prima, cioè, del trasporto principale. A carico del venditore, però, vi sono tutti i costi (ma non i rischi) del trasporto fino ad un luogo/porto convenuto determinando per il venditore un maggior onere economico, ma concedendogli tutti quei vantaggi che derivano dal controllare il trasporto e la merce fino a destinazione senza, però, doverne subire i rischi.
  4. Gruppo D (Delivered = Consegnato): le regole del gruppo “D” (DAP, DPU, DDP) costituiscono termini d’arrivo che rappresentano le obbligazioni maggiori per il venditore che sopporta tutti i costi ed i rischi fino all’arrivo della merce al luogo di destino concordato. 

 

Struttura degli Incoterms® 2020 per Gruppo


 

Altra classificazione degli Incoterms®, che riteniamo molto efficace ed esemplificativa, è quella che riguarda la ripartizione dei costi e dei rischi tra venditore e compratore