08.10

Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (“esterometro”)

Per effetto del maxi-emendamento al DL 146/2021, le regole per l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere cambiano dal 1° luglio 2022 (la decorrenza era prima fissata nel 1° gennaio 2022).

Operazioni fino al 30 giugno 2022

Attualmente e fino al 30 giugno 2022, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti. Fanno eccezione le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica.

Le specifiche tecniche allegato al provvedimento il provvedimento n. 89757/2018 disciplinano due modalità alternative di trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, di cui:

  • la prima consiste nella predisposizione e invio di un file contenente i dati puntuali delle operazioni, attive e passive, effettuate nel trimestre di riferimento,
  • la seconda prevede la predisposizione, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di Interscambio, impostando il campo “codice destinatario” con un valore convenzionale (XXXXXXX).

Operazioni effettuate dal 1° luglio 2022

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, a partire dal 1° luglio 2022 verrà utilizzato un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere.

In particolare, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.

Sul punto, le specifiche tecniche precisano che:

  • per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica di tipo TD01 valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX” (le cessioni comprovate da bolletta doganale non vanno comunicate);
  • per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17 (integrazione/autofattura acquisti di servizi, sia da UE che da extra-UE), TD18 (integrazione acquisti di beni intracomunitari) e TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 D.P.R. 633/72), da trasmettere al Sistema di Interscambio, anche se resta ancora possibile l’integrazione analogica della fattura ricevuta, al pari dell’emissione dell’autofattura in formato analogico, con successiva trasmissione del documento in formato XML mediante il Sistema di Interscambio.

Sono previsti termini differenziati di trasmissione dei dati delle operazioni attive e passive:

  • per le operazioni attive, la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
  • per le operazioni passive, invece, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Si ricorda che l’obbligo comunicativo è facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

 

Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, la sanzione applicabile dal 1° luglio 2022 è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze.

 

Si fa infine presente che è entrato in vigore il D.L. n. 73/2022 (decreto Semplificazioni) che, all’art. 12, stabilisce:

I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Pertanto, gli acquisti di beni e servizi cd. fuori campo IVA per difetto del requisito della territorialità (si pensi, ad esempio, agli articoli 7-bis o 7-quater del D.P.R. n. 633/1972) non dovranno essere certificati tramite l’adempimento in commento.

L’obbligo, dunque, rimarrà per i soli acquisti di beni e servizi fuori campo IVA per difetto del requisito territoriale aventi importo superiore a 5.000 euro.