08.11

REGIME OSS UE (ONE STOP SHOP)

Il 1° luglio 2021 è diventato operativo il sistema OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’UE e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo (Regime OSS UE).

Possono accedere al regime UE

  • i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche;
  • i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. I soggetti Extra-UE, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.

Il regime include:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Il regime OSS (UE) introduce un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, detti TTE) ricomprende le vendite a distanza intra-UE di beni ed i servizi resi a consumatori finali intra-UE.

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:

  • registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
  • dichiarare l’IVA tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell’IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Nelle vendite a distanza il nuovo articolo 40 co. 4 del DL 331/1993 (modificato ad opera del D.Lgs. 83/2021), richiede la verifica del limite complessivo dell’unica soglia di euro 10.000 (per tutti i Paesi UE) al di sopra del quale occorre versare l’IVA del paese di destinazione.

È possibile scegliere di registrarsi all’OSS anche se non si supera la soglia; in tal caso la decisione è vincolante per due anni civili. In ogni caso, non appena viene superata la soglia annua di 10.000 euro, si applica la disposizione generale e l’IVA sarà dovuta nello Stato membro del destinatario per i servizi TTE e nello Stato membro nel quale i beni sono spediti o trasportati in caso di vendite a distanza intracomunitarie di beni.

Tale soglia interessa le prestazioni transfrontaliere di servizi TTE e le vendite a distanza intracomunitarie di beni ma non le prestazioni di altri tipi di servizi svolte a favore di destinatari nell’UE che richiedono sempre l’applicazione dell’Iva. Si pensi ad esempio all’installazione di un impianto di climatizzazione presso un’abitazione privata in Germania, fatturato ad un consumatore finale: richiede l’applicazione dell’Iva francese in base all’articolo 7-quater, comma 1, lettera a) D.P.R. 633/1972, indipendentemente dall’importo.