08.06

CONTRATTO DI CALL-OFF STOCK IN AMBITO COMUNITARIO

Il call-off-stock è quel particolare contratto col quale il cedente italiano trasferisce le merci a un cessionario comunitario, o viceversa, ma dove il passaggio della proprietà non avviene al momento del trasferimento dei beni, ma solo al momento in cui il cessionario preleva i beni dal suo magazzino per destinarli alla produzione o alla rivendita.

A partire dal 1° gennaio 2020, lo spostamento da parte di un soggetto passivo italiano di un bene della propria impresa in un altro Stato UE sulla base di un contratto di call-off stock non è più assimilato a una cessione effettuata a titolo oneroso, imponibile a IVA, a patto che il prelievo da parte del cliente avvenga entro 12 mesi dall’arrivo dei beni nello Stato di destinazione. 

Obiettivo principale di questa disciplina è quello di evitare al fornitore in call-off stock di dover aprire una posizione IVA nel Paese in cui vengono trasportate le merci.

Quindi, con il contratto di call-off stock le parti rinviano il momento in cui l’operazione di cessione di beni si considera effettuata ai fini dell’IVA al momento del prelievo degli stessi da parte del cliente. 

È in questo momento, cioè quello del prelievo dal magazzino da parte del cliente, che si manifesta la cessione, con l’effetto traslativo della proprietà dei beni in capo al cliente che provvede, pertanto, al pagamento del relativo corrispettivo.

Tale particolare disciplina, tuttavia, si applica, a norma dell’art. 17-bis della Direttiva 2006/112/Ce, inserito dall’art. 1, n. 1) della direttiva 2018/1910/UE, la cosiddetta “Quick fixes” (recepito dall’art. 41-bis del DL 331/1993), soltanto se:

  1. i beni sono spediti o trasportati dal soggetto passivo nazionale (o da un terzo per suo conto) dall’Italia a destinazione di un altro Stato membro, in previsione del fatto che, dopo il loro arrivo, detti beni saranno ceduti a un altro soggetto passivo che ha diritto di acquistarli in conformità di un accordo preesistente tra le spesse parti;
  2. il soggetto passivo nazionale non ha la sede della propria attività o una stabile organizzazione nello Stato membro in cui i beni sono spediti;
  3. il soggetto comunitario destinatario è identificato ai fini IVA nello Stato membro in cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione sono noti al soggetto passivo italiano nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni;
  4. il soggetto nazionale che spedisce o trasporta i beni annota detto trasferimento nel registro di cui all’art. 50, comma 5-bis del DL 331/93 e inserisce l’identità e il numero identificativo IVA del soggetto destinatario in un elenco riepilogativo delle cessioni intra-UE. L’adempimento di tali ultimi obblighi costituisce una condizione necessaria per considerare il trasferimento dei beni in uscita dall’Italia una spedizione in call-off stock. Ciò significa, in sostanza, che nel caso di mancata osservanza di tali obblighi, il trasferimento dei beni nell’altro Stato UE configurerà una cessione intra-UE ex art. 41, comma 2 lett. c) del DL 331/1993.

Pertanto, quando il fornitore italiano invia le merci all’estero in call-off stock, lo stesso deve annotare il trasporto nel relativo registro nonché inserire in un elenco riepilogativo l’identità e il numero di identificazione IVA del soggetto estero. 

Trattandosi di un’operazione traslativa ad effetti differiti, non essendosi ancora perfezionata al momento dell’invio, ma dovrà inevitabilmente compilare un documento DDT o CMR. Trattasi di un documento di trasporto il quale dovrà riportare che la merce trasportata non viene trasferita a titolo di proprietà ma soltanto in deposito presso il cliente.

 

Che cos’e il CMR

Il CMR (Convention des Marchandises par Route) è una convenzione internazionale sul “trasporto internazionale su strada”, stipulato a Ginevra il 19 maggio 1956; l’art. 1 della Legge 6 dicembre 1960 n° 1621 riferisce che: “La presente Convenzione si applica ad ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, quando il luogo di carico della merce e il luogo previsto per la riconsegna indicati nel contratto sono situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti”. È un documento che prova l’avvenuta presa in consegna delle merci e del loro stato da parte del vettore e rappresenta il contratto di trasporto internazionale; viene emesso dal mittente o dallo spedizioniere su richiesta del vettore e, grazie ad un protocollo introdotto il 27 maggio 2008, è consentito l’utilizzo di una nota di consegna in formato elettronico.

 

Qualora, entro 12 mesi, i beni vengono rispediti in Italia, il fornitore nazionale deve annotare la rispedizione nel proprio registro di call-off stock di cui all’art. 50, comma 5-bis del DL 331/1993 e nessuna cessione intra-UE si considererà da esso effettuata (lo stesso deve, inoltre, indicare la restituzione dei beni nell’elenco Intrastat).

Al momento della (eventuale) cessione, entro il termine di 12 mesi dal loro arrivo al destinatario estero, si realizzerà una cessione intra-UE di beni e il fornitore nazionale dovrà adempiere agli ordinari obblighi previsti per questo tipo di operazioni.

Il soggetto nazionale dovrà, invece, aprire una posizione IVA, mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale, nello Stato UE di destinazione dei beni, realizzandosi una cessione intra-UE ex art. 41, comma 2, lett. c) del DL 331/1993, allorché, sempre entro 12 mesi, i beni siano ceduti (in tale Paese o in un altro), fuori dal call-off stock, a un soggetto diverso dal destinatario della spedizione o dal sostituto di questi (il trasferimento si considera realizzato prima della cessione), siano spediti o trasportati in un altro Stato UE (il trasferimento si considera realizzato prima della spedizione/trasporto), siano distrutti, rubati o perduti (il trasferimento si considera realizzato quando avviene o viene accertata tale condizione) o, infine, venga meno una delle condizioni di applicazione del call-off stock.

In tutte queste ipotesi, il fornitore italiano, oltre ad aprire una posizione IVA, dovrà aggiornare il proprio registro del call-off stock in relazione agli eventi realizzatisi. Adempimenti analoghi (dal giorno successivo) nel caso in cui il periodo di 12 mesi trascorra senza che si verifichi alcuno degli eventi elencati.