08.05.02

Regime delle importazioni

Costituiscono importazioni le introduzioni in Italia di beni provenienti da Paesi extra-UE che non risultino già immessi in libera pratica (“importati”) in un altro paese membro della comunità.

Secondo l’arti. 1 del DPR 633/1972 assumono rilievo ai fini IVA le “importazioni da chiunque effettuate”. Pertanto, ogni importazione di beni all’interno del territorio UE è operazione che, generalmente, è soggetta all’applicazione dell’IVA.

Le importazioni sono operazioni assoggettate ad IVA anche nel caso in cui vengano poste in essere da operatori privati.

La qualifica del soggetto importatore è, quindi, irrilevante con la conseguenza che gli importatori:

  • che sono soggetti passivi, avranno diritto alla relativa detrazione secondo le regole generali;
  • che non sono soggetti passivi, resteranno incisi dall’IVA. 

Di norma, l’imposta è assolta direttamente in dogana all’atto dell’introduzione dei beni nel territorio dello Stato da parte del soggetto che presenta la dichiarazione doganale. 

L’art. 67 del DPR 633/1972 definisce quali sono quelle operazioni che, ai fini IVA, costituiscono “importazioni”, ovvero:

  • le operazioni di immissione in libera pratica (introduzione in Italia di merci provenienti da Paesi extra-UE per le quali siano stati assolti gli adempimenti e le formalità doganali);
  • le operazioni di perfezionamento attivo (consente alle merci non unionali di essere utilizzate, per specifiche operazioni (es. manipolazioni usuali) nel territorio doganale della UE senza essere soggette alle formalità doganali, es. dazi);
  • tutte le operazioni di ammissione temporanea di beni (consente alle merci non unionali di essere introdotte nel territorio della UE senza essere soggette alle formalità doganali, purché destinate a essere riesportate senza subire modifiche);
  • le operazioni di immissione in consumo di beni provenienti dal Monte Athos, dalle Isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d’oltremare, dal Comune di Campione d’Italia e dalle acque territoriali del Lago di Lugano;
  • le operazioni di reimportazione a scarico di esportazioni temporanea;
  • la reintroduzione di beni precedentemente esportati

Ai sensi dell’art. 68 co. 1, del DPR 633/1972, non sono soggette ad IVA le seguenti tipologie di operazioni che costituiscono “importazione”:

  • le importazioni di beni effettuate da esportatori abituali, di cui all’art. 8 co.1 lett. c) del DPR 633/1972;
  • importazioni di beni indicati nell’art. 8-bis del DPR 633/1972 (es. navi, aeromobili, motori, ricambi, provviste di bordo, etc);
  • importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;
  • le importazioni di beni la cui cessione è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972 o non è soggetta ai sensi dell’art. 72 del DPR 633/1972;
  • le reintroduzioni di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempreché ricorrano le condizioni per il regime di “franchigia doganale“;
  • le importazioni di beni donati ad enti pubblici, associazioni o fondazioni non lucrative, popolazioni colpite da calamità natura o catastrofi dichiarate tali ai sensi della Legge 996/1970;
  • importazioni dei beni di cui all’art.2, co. 3, lett. l) del DPR 633/1972 (es. paste alimentari, pane, uova, formaggio, frutta, latte fresco);
  • le importazioni di gas ed energia elettrica mediante specifici sistemi di distribuzione.

 

Base imponibile

L’ammontare dell’imposta relativa all’importazione è determinato applicando le aliquote Iva previste dall’art. 16 del DPR 633/1972 per la cessione degli stessi beni sul territorio italiano. La base imponibile deve essere, invece, determinata ai sensi dell’art. 69 del DPR 633/1972 tenendo conto dei seguenti elementi:

  • Valore dei beni determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale (che può discostarsi da quanto fatturato dal cedente);
  • Diritti doganali (IVA esclusa), quali dazi di importazione, diritti di monopolio, sovrimposte di confine, etc.;
  • Spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno dell’Unione Europea che figura sul documento di trasporto (es. trasporto, assicurazione, commissione, imballaggio, etc.).

Inoltre, l’art.70 del DPR 633/1972 prevede che “l’imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione”. Il versamento dell’IVA in caso di importazione di beni deve essere eseguito in Dogana da parte del proprietario della merce o dal soggetto tramite il quale si effettua l’importazione (spedizioniere). In ogni caso, il momento di effettuazione delle importazioni (al quale corrisponde l’esigibilità dell’imposta) coincide con il momento in cui sorge l’obbligazione doganale. Tale momento coincide, di regola, con l’accettazione della dichiarazione in Dogana.

 

Bolletta doganale (cd. “DAU”)

Viene predisposta dal soggetto proprietario dei beni o dallo spedizioniere. È il documento rilevante ai fini IVA, sulla base del quale viene esercitato il diritto alla detrazione (annotazione nel registro IVA acquisti).

 

Fattura del fornitore estero

Viene registrata ai soli fini della contabilità generale, per rilevare il costo di acquisto della merce e il debito verso il fornitore. Non evidenzia alcun importo IVA.

 

Fattura dello spedizioniere

Lo spedizioniere normalmente anticipa l’IVA, i dazi e le spese di sdoganamento e le rifattura al cliente, unitamente alla propria prestazione. La fattura potrà contenere, a seconda dei casi, le seguenti causali IVA:

  • somme anticipate in nome e per conto della controparte e come tali escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15 n. 3 del DPR 633/1972, (es. IVA anticipata in dogana);
  • somme non imponibili ai sensi dell’art. 9 n. 2 del DPR 633/1972 (prestazioni di sdoganamento, già assoggettate ad IVA in dogana).

Nel caso in cui le operazioni doganali vengano eseguite da un operatore straniero (che non può emettere fattura rilevante ai fini dell’IVA italiana) e siano poste a carico dell’importatore italiano questi le deve “autofatturare” (non imponibile ex art. 9 del DPR 633/1972). Non è invece previsto alcun obbligo per gli importi esclusi ex art. 15 del DPR 633/1972.