08.08.01

Regola generale di territorialità

L’art. 7-ter del DPR 633/1972 contiene la regola generale per l’individuazione del luogo di rilevanza territoriale delle prestazioni di servizi. Nel dettaglio, si deve distinguere tra:

    1. servizi resi nei confronti di soggetti passivi (B2B), nel qual caso il luogo di rilevanza territoriale ai fini IVA è quello in cui è stabilito il committente (tassazione a “destino”);
    2. servizi resi nei confronti di privati (B2C), ossia soggetti che non svolgono attività d’impresa o professionale, nel qual caso le prestazioni sono rilevanti nel luogo in cui è stabilito il prestatore (tassazione all’“origine”).

La circolare 37/E/2011 ha precisato che per l’applicazione della regola prevista per i servizi B2B rilevano tre circostanze.

  1. lo status di soggetto passivo del committente;
  2. il fatto che il committente agisca in qualità soggetto passivo d’imposta per la specifica prestazione;
  3. il luogo di stabilimento del committente.

Pertanto, secondo la citata circolare, nei rapporti B2B non rileva il luogo di stabilimento del prestatore, né il luogo di utilizzazione del servizio, 

Quindi le prestazioni di servizi generiche per cui opera il principio base dei rapporti B2B: 

  • si considerano effettuate in Italia quando sono rese da soggetti passivi nazionali, comunitari, extracomunitari a committenti soggetti passivi stabiliti in Italia, anche se utilizzati al di fuori del territorio nazionale e comunitario; 
  • non si considerano effettuate in Italia quando sono rese a committenti stabiliti in altri Stati comunitari o non comunitari, anche se utilizzate nel territorio nazionale.