09.11

ASPETTI PREVIDENZIALI DEL LAVORO ALL’ESTERO

L’invio all’estero di dipendenti di un’azienda italiana comporta, per il datore di lavoro, il rispetto di specifici adempimenti, differenti a seconda della modalità di invio all’estero e della presenza o meno di un accordo di sicurezza sociale tra l’Italia e il paese di destinazione.

Tali accordi, stipulati con tutti i Paesi dell’Unione Europea e con vari Paesi Extra-UE, hanno la finalità di:

  1. Garantire parità di trattamento tra i cittadini dei Paesi contraenti (diritto alle stesse prestazioni e assoggettamento agli stessi obblighi);
  2. Definire l’unicità e territorialità della legislazione applicabile (applicazione di una sola legislazione, definita sulla base del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa);
  3. Prevedere eccezioni al principio di territorialità dell’obbligo contributivo (es. distacco);
  4. Garantire la Totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti negli Stati contraenti;
  5. Garantire il mantenimento dei diritti acquisiti;
  6. Garantire il coordinamento e collaborazione tra le Autorità preposte negli Stati contraenti.

Nell’ambito dell’Unione Europea, la normativa di riferimento è costituita dal Regolamento CE 883/2004 e successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento CE di applicazione n. 987/2009 e successive modifiche e integrazioni.

Al di fuori dell’Unione Europea, invece, la normativa previdenziale è definita sulla base di accordi bilaterali, di cui elenchiamo di seguito quelli accordi attualmente in vigore con l’Italia.