09.11.02

Aspetti previdenziali del lavoro all’estero nell’ambito dell’Unione Europea

All’interno dell’UE, sulla base dei principi dell’unicità e della territorialità della legislazione applicabile, i lavoratori sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui svolgono l’attività lavorativa. 

Tuttavia, alcune eccezioni sono ammesse, in particolare in caso di distacco o di lavoro svolto in due o più Stati Membri.

 

distacco

L’art. 12 par. 1 del Reg. (CE) n. 883/2004 prevede che: “La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona distaccata”.

A condizione che tra lavoratore e datore di lavoro venga mantenuto il legame organico per l’intero periodo, quindi, il lavoratore distaccato mantiene l’assoggettamento al sistema previdenziale italiano. Le altre condizioni, estrapolate dal testo del regolamento, sono le seguenti:

  • il datore di lavoro italiano deve esercitare abitualmente l’attività in Italia e deve richiedere al dipendente di svolgere una attività lavorativa all’estero per suo conto;
  • la durata prevedibile del lavoro all’estero non deve essere superiore a ventiquattro mesi;
  • il lavoratore non deve essere inviato in sostituzione di un altro che è giunto al termine del periodo massimo di ventiquattro mesi. 

Tale assoggettamento al sistema previdenziale italiano, deve essere certificato attraverso la richiesta e l’ottenimento del Modello A1 – Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato. 

Nel caso in cui il periodo di durata del distacco superi i ventiquattro mesi, il datore di lavoro deve chiedere una specifica autorizzazione (da concordare tra le autorità di sicurezza sociale dei due Stati membri coinvolti), che solitamente viene riconosciuta per un periodo massimo complessivo di 5 anni, ai sensi dell’art. 16 del Reg. (CE) n. 883/2004.