09.09

ASSUNZIONI ALL’ESTERO

Oltre alle sopra menzionate ipotesi di trasferta, trasferimento e distacco, una ulteriore possibilità che si offre alle società che abbiano la necessità di disporre di personale all’estero è quella di procedere all’assunzione di tale personale direttamente in loco, nel Paese presso il quale l’esigenza della società si sia manifestata.

Va specificato che l’assunzione diretta, all’estero, di personale locale, è possibile anche per un datore di lavoro italiano che non disponga di alcuna presenza nello Stato estero (vale a dire che non abbia nello Stato in questione alcuna filiale, succursale, ufficio di rappresentanza, etc.). Il rapporto di lavoro si instaurerà in questo caso direttamente con il datore di lavoro italiano, ma con ordinaria sede di lavoro all’estero.

In tutti i casi di assunzione diretta di lavoratori all’estero da parte della società italiana, occorrerà compiere valutazioni in merito alla legge applicabile al contratto di lavoro.

Quando il contratto di lavoro ha “carattere internazionale”, in linea generale è riconosciuto alle parti il diritto di scegliere la legge applicabile al contratto. 

Generalmente, la legge scelta dalle parti sarà:

  • quella del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la prestazione lavorativa; oppure
  • quella del luogo in cui ha sede la società datrice di lavoro (nelle ipotesi in esame, la legge italiana).

In difetto di scelta, nella maggior parte dei casi si applicherà al contratto la legge del Paese nel quale viene svolta abitualmente la prestazione lavorativa, ossia lo Stato estero.

Indipendentemente dalla legge scelta dalle parti, al lavoratore andrà comunque garantita la protezione assicuratagli:

  • dalle disposizioni inderogabili della legge che – in mancanza di scelta – si sarebbe applicata al contratto (ossia, normalmente, la legge del Paese nel quale il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro.); 
  • dalle norme c.d. di applicazione necessaria

Alla luce di quanto sopra, non necessariamente la decisione di regolare in base alla legge italiana il contratto di lavoro tra una società italiana ed un lavoro straniero, che svolga l’attività nel proprio Paese, si rivelerà la scelta migliore. Infatti, poiché al contratto di lavoro dovrà comunque applicarsi un set di norme inderogabili estere, potrebbe in alcuni casi risultare conveniente regolare il contratto unicamente sulla base di tale legge estera