Ordinante(applicant) è l’acquirente che, concluso il contratto con il venditore, darà istruzioni/mandato alla propria banca circa l’emissione del credito documentario;
Banca emittente(issuing bank) è la banca che, su incarico/mandato dell’ordinante, emette il credito documentario a favore del venditore/beneficiario impegnandosi irrevocabilmente ad eseguire una prestazione che riguarderà il pagamento, l’accettazione o la negoziazione, contro presentazione conforme dei documenti;
Banca avvisante (advising bank) è la banca su cui viene, solitamente, appoggiata l’apertura del credito documentario e che, a sua volta, avvisa il beneficiario dell’emissione del credito, allegando copia dello stesso;
Banca designata (nominated bank) è la banca espressamente nominata dalla banca emittente, su cui il credito documentario risulta essere reso utilizzabile, cioè, la banca a cui dovranno essere necessariamente presentati i documenti ad utilizzo del credito entro la scadenza prevista. Nei crediti di libera negoziazione, qualsiasi banca (Any bank) è banca designata;
Banca confermante (confirming bank) è la banca che, su richiesta esplicita della banca emittente, aggiunge il proprio impegno irrevocabile ad effettuare la prestazione, contro presentazione conforme dei documenti;
Beneficiario (beneficiary) è il venditore a favore del quale viene emesso il credito e che riceverà la prestazione solo quando consegnerà alla banca, nel luogo prescritto e conformemente a quanto indicato, i documenti richiesti dal credito;
Banca rimborsante (reimbursing bank) è la banca che provvederà, su autorizzazione della banca emittente, a rimborsare la banca che ha effettuato la prestazione;
Banca trasferente (transferring bank) è la banca designata o una banca espressamente autorizzata dalla banca emittente che, su richiesta del primo beneficiario del credito documentario, emesso in forma trasferibile, trasferisce il credito originariamente emesso a favore di uno o più secondi beneficiari.