05.07.04

Fasi del credito documentario

accordo tra le parti

Per il venditore/beneficiario riveste un’importanza fondamentale per il buon esito dell’intera operazione, definire in via preventiva tutti gli elementi essenziali oggetto della richiesta di emissione del credito documentario, al fine di poter dare esecuzione all’ordine di acquisto e presentare alla banca, entro la scadenza del credito documentario, i documenti richiesti al fine di un utilizzo corretto, del credito documentario.

Ecco che, allora, diventa di fondamentale importanza quanto segue:

  • Concordare con il compratore, in fase contrattuale, tutti gli elementi essenziali che saranno oggetto della richiesta di emissione del credito documentario.
  • Vincolare l’esecuzione dell’ordine di acquisto (ad esempio l’avvio della produzione della merce e la relativa spedizione) soltanto al ricevimento della notifica dell’avvenuta emissione del credito documentario.
  • Prevedere/verificare che i documenti richiesti nel credito documentario e le condizioni in esso contenute permettano un utilizzo corretto dello stesso evitando che l’incasso dell’importo possa essere compromesso a causa di irregolarità riscontrate dall’esame dei documenti che danno origine alle riserve bancarie.
  • Verificare con l’aiuto della propria banca, se è sufficiente un credito documentario “senza conferma” o se, invece, è necessaria la “conferma” dello stesso per coprirsi dal rischio Paese e dal rischio Banca emittente.

 

incarico del compratore alla banca

Il compratore, in conformità agli accordi presi con il venditore, darà istruzioni alla propria banca per l’emissione del credito documentario a favore del beneficiario. Soltanto se il compratore/ordinante sarà in grado di offrire adeguate garanzie per la costituzione dei “fondi”, la banca sarà disposta ad emettere il credito documentario.

 

emissione

L’emissione del credito documentario corrisponde al momento in cui una banca, su istruzione del compratore (ordinante), emette il credito a favore del venditore (beneficiario), dandone avviso ad una banca nella piazza del venditore. 

Con l’emissione del credito documentario, la banca emittente si assume un impegno inderogabile ad onorare il credito (pagare a vista o ad una data differita o accettare tratte e pagarle a vista o alla scadenza) a condizione, però, che i documenti presentati siano conformi ai termini e alle condizioni del credito, secondo quanto stabilito dalle NUU, più sopra richiamate.

 

notifica (avviso)

La notifica di un credito documentario corrisponde al momento in cui la banca, che riceve il testo di emissione del credito documentario, informa il beneficiario dell’avvenuta emissione del credito documentario a suo favore, inviandogli una copia dello stesso. La notifica del credito può avvenire:

  1. senza alcun impegno e responsabilità da parte della banca; in tal caso la banca notificante ha il solo obbligo di dare avviso, senza ritardo, al beneficiario dell’avvenuta emissione, dopo aver accertato l’autenticità del messaggio ricevuto; se, però, la banca emittente designa detta banca, e quest’ultima accetta la designazione, potrà, su autorizzazione ricevuta, verificare la conformità dei documenti e, se del caso, eseguire la prestazione a favore del beneficiario;
  2. con l’impegno irrevocabile ed autonomo a pagare o ad accettare o a negoziare nel caso in cui, su richiesta della banca emittente, aggiunga la conferma del credito.

 

conferma

Come già visto, la conferma di un credito corrisponde al momento in cui una banca, diversa dalla banca emittente, s’impegna direttamente nei confronti del beneficiario, ed autonomamente rispetto all’impegno assunto dalla banca emittente, ad eseguire la prestazione (il pagamento, l’accettazione o la negoziazione), sempre che i documenti presentati siano conformi ai termini e alle condizioni del credito.

Le condizioni che devono verificarsi per avere la conferma sono quattro:

  1. che la stessa sia espressamente richiesta dalla banca emittente, con frasi del tipo “CONFIRM” o semplicemente “WITH” oppure “MAY ADD”;
  2. che il Paese in cui risiede la banca emittente risulti assicurabile, se cioè ci sono linee di credito aperte su quel Paese;
  3. che la banca emittente, che richiede la conferma, risulti essere “gradita”, cioè affidabile;
  4. che la banca designata, pur in presenza di un credito documentario emesso “senza conferma”, decida di assumersi ugualmente il rischio paese, il rischio banca ed il rischio tecnico dell’esame dei documenti con quella che viene chiamata “SILENT CONFIRMATION”, oppure con un altro strumento accessorio alla conferma denominato “Star del credere” che, però, non può essere assimilato in alcun modo alla “SILENT CONFIRMATION” non producendo gli stessi effetti, in quanto permette di coprire soltanto l’insolvenza del Paese e della banca emittente in presenza di documenti considerati conformi dalla stessa banca emittente.

Con la conferma del credito documentario è la stessa banca confermante che si assume l’impegno irrevocabile ad eseguire la prestazione promessa, in aggiunta a quella della banca emittente, eliminando, così, il rischio banca emittente ed il rischio paese. Esaminerà, quindi, i documenti e, se li riscontra conformi, dovrà alla scadenza (a vista o ad una certa data differita) accreditare l’importo al beneficiario, in via definitiva e liberatoria, senza, cioè, possibilità di rivalsa nei confronti del beneficiario. È, senz’altro, la soluzione da seguire quando la fornitura è destinata a paesi “difficili” e la banca emittente risiede in uno di questi paesi “a rischio”.

 

modifica

Modificare un credito documentario vuol dire cambiare uno o più termini del credito stesso a causa, ad esempio, dell’impossibilità del compratore e/o del venditore di rispettare una o più condizioni fissate nel credito originario.

Perché la modifica produca gli effetti voluti, occorre che ci sia l’accordo di tutte le parti che intervengono nell’operazione (beneficiario, ordinante, banca emittente, banca designata e/o confermante, banca avvisante, eventuali altre parti che dovessero intervenire nell’operazione) e che venga notificata per iscritto dalla banca avvisante, direttamente al beneficiario.

 

utilizzo

Utilizzare un credito vuol dire presentare i documenti richiesti al fine di ottenere la prestazione prevista dal credito e, cioè, il pagamento o l’accettazione o la negoziazione.

L’utilizzo del credito implica sempre l’indicazione di quanto segue:

  • la data di utilizzo e/o scadenza/validità del credito, la data, cioè, entro cui presentare i documenti richiesti nel credito;
  • il luogo di scadenza, la banca su cui presentare i documenti entro la data di scadenza;
  • la modalità di utilizzo, se, cioè, il credito è utilizzabile per pagamento a vista o differito, per accettazione di tratta scadente a vista o ad una certa data, in forma mista o per negoziazione.

Ricevuti i documenti ad utilizzo del credito, la banca designata, che opera in tale veste, la eventuale banca confermante e la banca emittente, dovranno esaminarli con cura per decidere se accettarli ed eseguire la prestazione oppure rifiutarli e, quindi, non eseguire la prestazione promessa. La prestazione che la banca designata e/o la banca confermante eseguirà a favore del venditore/beneficiario sarà definitiva, senza cioè la possibilità di rivalsa nei confronti del beneficiario.

Questo sta a significare che i documenti presentati dal beneficiario ad utilizzo del credito sono stati riscontrati dalla banca perfettamente corrispondenti ai termini e alle condizioni del credito secondo quanto stabilito dalle NUU della ICC.

Nel caso, invece, dall’esame dei documenti, venissero riscontrate delle discrepanze rispetto a quanto previsto nel credito e dalle NUU (ad esempio, spedizione oltre i termini, luogo di spedizione o di arrivo merce diversi, tardiva presentazione dei documenti, ecc.), gli stessi verranno rifiutati dalle banche che solleveranno delle “riserve”, venendo, così, meno l’impegno irrevocabile assunto originariamente a causa, appunto, della presentazione non conforme dei documenti.

 

esame dei documenti

La fase relativa alla presentazione dei documenti è molto importante perché dal controllo che le banche effettueranno, per accertarne la conformità formale alle prescrizioni del credito, dipende l’accettazione o il rifiuto degli stessi e, di conseguenza, l’effettuazione della prestazione promessa. Pertanto, per evitare di perdere gli effetti che derivano da questo mezzo di pagamento, occorrerà seguire alcune regole per la redazione dei documenti al fine di una loro presentazione conforme. I documenti che più frequentemente sono richiesti in un credito documentario, e che variano a seconda del Paese di importazione, dell’oggetto della fornitura e degli obiettivi che le parti vogliono raggiungere, possono essere: la Fattura commerciale, la Distinta degli imballi (Packing list), la Nota dei pesi (Weight list), il Certificato di origine, il Certificato EUR 1, il Certificato di ispezione, la Polizza o il Certificato di assicurazione della merce, il Certificato di presa in carico della merce (Forwarder’s certificate of receipt) e, infine, il documento di trasporto che, a seconda della modalità di trasporto può essere: la Polizza di carico (Bill of Lading), la Lettera di vettura aera (Air way bill o House Air way bill), la Lettera di vettura camionistica (conosciuta con l’acronimo CMR dalla Convenzione che regola il trasporto camionistico), il duplicato della Lettera di vettura ferroviaria, il Documento di trasporto multimodale o combinato.

 

Articolazione del credito documentario