05.07.05

Tipologie di credito documentario

trasferibile (trasferable)

Il credito trasferibile è una particolare forma di credito documentario che consente al beneficiario di disporre che il credito, aperto a suo favore, possa essere trasferito ad un altro beneficiario, per l’intero importo o parzialmente.

Affinché questo accada, occorre che sia espressamente denominato come tale dalla banca emittente, secondo quanto previsto dalle NUU, pubblicazione 600 della CC.

 

rotativo (revolving)

Un credito rotativo consiste in un credito documentario con il quale la banca emittente rinnova di volta in volta, per un determinato numero di volte, che dovranno essere previste nel credito stesso, il proprio impegno a pagare (a vista o ad una certa data differita), ad accettare e/o a negoziare ripristinando, così, l’importo iniziale del credito stesso.

 

controcredito (back to back)

Il credito sussidiario o controcredito prevede che, su ordine del beneficiario di un credito irrevocabile, venga aperto un nuovo credito a favore di un secondo beneficiario.

In altre parole, il controcredito si realizza quando il beneficiario di un credito documentario irrevocabile dispone, a sua volta, di aprire un nuovo credito documentario, il back to back credit, a favore di un fornitore per l’acquisto, solitamente, delle merci che sono oggetto del credito base.

 

standby letter of credit

La Lettera di credito “Standby” è una forma particolare di credito documentario che, diversamente dal credito documentario stesso, non costituisce un impegno diretto della banca (emittente e/o confermante) a pagare, accettare o negoziare, ma, un impegno di pagamento che la banca rilascia al beneficiario promettendogli di eseguire la prestazione promessa (pagamento, accettazione o negoziazione), nel caso di inadempimento dell’ordinante, contro presentazione, da parte del beneficiario dei documenti conformi richiesti nel testo della Standby. I documenti richiesti sono rappresentati, generalmente, da una dichiarazione del beneficiario attestante l’inadempimento dell’ordinante, accompagnato da copie di documenti a sostegno della dichiarazione.

La sua funzione è quella di rappresentare un utile strumento da prendere in considerazione in tutti i casi in cui si voglia essere garantiti circa il pagamento di crediti derivanti da qualsiasi tipo di obbligazioni. Il suo scopo, infatti, non è tanto quello di pagare il prezzo di una transazione, ma di garantire al beneficiario il pagamento dello stesso nel caso in cui la controparte risulti inadempiente.