05.05.04

Suggerimenti pratici e conclusioni

Questa forma di pagamento, dove i documenti viaggiano separatamente (circuito bancario) dalla merce e che (come più sopra già sottolineato), sembra offrire all’esportatore assolute garanzie circa l’incasso del proprio credito, da quanto sopra esposto non costituisce, invece, un mezzo che offra all’esportatore sicurezza circa il pagamento della fornitura.

Soprattutto nel caso di forniture via mare, erroneamente si ritiene che l’importatore, per entrare in possesso della merce, debba necessariamente pagare l’importo della fornitura per poter così ricevere i documenti rappresentativi della stessa (Polizza carico, conosciuta con il termine inglese Bill of Lading) depositati presso la banca e, quindi, sdoganare e ritirare la merce.

Contrariamente, invece, a quanto si suppone, nell’incasso documentario, la banca assume, nei confronti del venditore che gli affida l’incarico, un mandato di incasso, impegnandosi, nell’ambito dell’incarico assunto, alla riscossione del pagamento, ma senza accollarsi alcuna responsabilità per il buon esito dell’operazione. La sola responsabilità, pertanto, delle banche che intervengono nell’operazione è quella di attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute, e cioè di consegnare i documenti soltanto contro pagamento o contro accettazione di una tratta contro firma di un pagherò o in altro modo specificato.

 

Punti di attenzione
  • Ricordarsi che la banca non assume alcuna responsabilità circa il buon esito dell’operazione, né si assume alcun impegno a pagare. La sua responsabilità è circoscritta nell’ambito del mandato ricevuto.
  • Non dimenticare che il compratore, per vari motivi (perché non è più interessato alla merce, per ottenere sconti o altro), potrebbe richiedere il ritiro dei documenti contro pagamento di un importo inferiore rispetto a quello concordato, oppure potrebbe non ritirare più la merce che giace presso depositi/magazzini doganali, mentre i documenti sono presso la banca presentatrice che provvederà a restituirli al mittente.
  • Tener presente che il compratore potrebbe ritirare la merce senza pagamento o accettazione, qualora la merce venga spedita direttamente all’indirizzo dello stesso per ferrovia, posta, camion o aereo e la consegna possa essere effettuata senza che l’acquirente abbia ritirato presso la banca i documenti previsti.
  • Non trascurare il fatto che il compratore potrebbe ritirare la merce senza documento rappresentativo, soprattutto quando si opera con alcuni paesi, per cui, pur essendo il compratore vincolato al ritiro della merce con la consegna del documento rappresentativo (polizza di carico), la stessa gli venga comunque consegnata.
  • Ricordarsi che il compratore, qualora l’incasso documentario preveda l’accettazione di una cambiale tratta e/o la firma di un pagherò, pur essendo entrato in possesso dei documenti, potrebbe alla scadenza non pagare la cambiale tratta (precedentemente firmata per accettazione oppure il pagherò firmato per traenza).
  • Evitare nel caso di vendita verso l’estero, i termini di resa del gruppo F degli Incoterms® 2020 e soprattutto in particolare, il termine di resa merce Ex Works per poter, così, gestire il trasporto.
  • Scegliere lo spedizioniere per avere il controllo della merce durante tutto il tragitto della stessa fino alla presa in consegna da parte del ricevitore.
  • Individuare un mandatario nel paese dell’acquirente, affinché lo stesso gli possa essere di supporto in ogni circostanza (cura della messa all’incanto, reperimento nuovi clienti, ecc.).
  • Accordarsi con l’acquirente sulla suddivisione delle spese bancarie (di norma ognuno si accolla quelle della propria banca).
  • Definire nell’accordo commerciale che l’incasso documentario sarà assoggettato alle Norme Uniformi relative agli incassi (NUI) della Camera di Commercio Internazionale (pubblicazione 522 in vigore dal 1° gennaio 1996), e che l’operazione sarà affidata ad una banca.