04.03.01

Convenzioni del trasporto su strada

Il trasporto internazionale di merci su gomma viene regolamentato dalla Convenzione C.M.R. (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956, sotto la direzione delle Nazioni Unite, ratificata dall’Italia nel 1960 e aggiornata con protocollo di modifica a Ginevra, il 5 luglio 1978.

Ad oggi hanno aderito alla Convenzione di Ginevra tutti gli Stati europei, oltre a Marocco e Tunisia per l’Africa e alcuni Stati dell’Asia Centrale e del Medio Oriente.

 

Il testo, composto da 8 capitoli e 51 articoli, si applica “a ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione”, come riportato nell’Articolo 1.1. Se ne deduce che, essendo l’Italia uno degli Stati aderenti, qualunque trasporto merci via strada che parta dal nostro Paese per raggiungere ogni altro Stato, anche non facente parte della Convenzione, sia regolamentato dalla CMR.

 

Le norme in oggetto fissano i diritti e doveri del mittente, del vettore e del destinatario, disciplinando l’assegnazione e l’esecuzione degli ordini, la responsabilità per i ritardi, i danni o le perdite relativi al carico. 

Stabiliscono inoltre il contenuto della Lettera di Vettura internazionale, chiamata anch’essa per comodità CMR, ossia il documento di trasporto fornito dal mittente al vettore e sottoscritto da quest’ultimo come prova di avvenuta ricezione a destinazione.