Per chi si affaccia al mondo del trasporto internazionale, è importante sapere che per ogni tipologia di mezzo utilizzato esistono specifiche normative che regolano lo spostamento delle merci in un contesto globale, con i relativi obblighi, diritti e responsabilità.
Tali Convenzioni internazionali fissano ad esempio i limiti di indennità in caso di dolo o perdita della merce e prevalgono sui codici e le norme di diritto comune in vigore nei singoli Stati contraenti.
In particolare, la legislazione italiana contempla il contratto di trasporto agli artt. 1678 – 1702 del Codice Civile, specificando che “col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro”, mentre regola il mandato (“il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra”) agli artt. 1703 – 1736 e la spedizione (“il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.”) agli artt. 1737 – 1741.
Prima di scendere nel dettaglio delle responsabilità vettoriali, diamo dunque uno sguardo al quadro normativo nel quale si sviluppa il trasporto di beni tra Paesi diversi o sul territorio di uno stesso Paese, nel caso in cui nel percorso sia programmato uno scalo sul territorio di uno Stato differente.