04.09.02

Tipologie di assicurazioni e coperture

Nel trasporto di merci, il contratto stipulato tra venditore e acquirente definisce il momento del passaggio di proprietà e la conseguente suddivisione di obblighi e rischi relativi alla consegna dei beni trasportati.

Da questa ripartizione delle responsabilità dipende dunque anche il rispettivo impegno nel tutelare la merce durante il tragitto, un onere che, come ricordato, deve essere controllato dalla controparte attraverso la verifica della copertura assicurativa scelta, in modo da poter richiedere eventuali integrazioni ed evitare contenziosi.

Per quanto riguarda il commercio nazionale e internazionale, in Italia sono presenti due forme di assicurazione sulle merci trasportate:

 

  1. la Polizza Italiana di assicurazione per Merci Trasportate

    Si tratta di una polizza elaborata dalla commissione legale dell’ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione), che permette di scegliere tra due tipi di clausole di delimitazione del rischio, ossia la Clausola merci rischi base e la Clausola merci pieno rischio, dando la possibilità di selezionare clausole integrative al fine di comporre una propria copertura su misura.

  2. Le Institute Cargo Clauses (I.C.C.) edite dall’Institute of London Underwriters (Associazione degli assicuratori inglesi), che a seconda del livello di copertura assicurativa si dividono in:
  • I.C.C. A nota come All Risks, in quanto è la più completa a livello di copertura, anche se, al contrario di come potrebbe far pensare il nome, non garantisce davvero le merci trasportate da “tutti i rischi”. Integrata con le adeguate coperture, è comunque la tipologia di assicurazione più sicura e consigliabile.
  • I.C.C. B specifica i rischi coperti in modo dettagliato, assicurando il trasporto di merci in caso di incendio, collisione, perdita o caduta di merce fuoribordo, arenamento o capovolgimento della nave, ribaltamento o deragliamento del mezzo di trasporto via terra, eruzione vulcanica, fulmini, terremoto, infiltrazioni d’acqua, scarico della nave in un porto di rifugio, danni da avaria generale.
  • I.C.C. C si limita a coprire il minimo indispensabile, riducendo, rispetto alle I.C.C. B, la copertura a: incendio o esplosione, collisione, arenamento o capovolgimento della nave, ribaltamento o deragliamento del mezzo di trasporto terrestre, scarico delle merci in un porto di rifugio diverso rispetto a quello specificato nella polizza, danni da avaria generale.

Sia nella I.C.C. B che nella I.C.C. C restano quindi esclusi:

  • furto
  • danni materiali alla merce, causati da eventi diversi da quelli elencati
  • rottura parziale della merce, dovuta da eventi diversi da quelli elencati
  • danno o distruzione intenzionale della merce (totale o parziale) a seguito di atto illecito 
  • scioperi
  • atti vandalici
  • rischio guerra
  • tutto quello non compreso nell’elenco delle singole I.C.C.

 

Qualunque sia la tipologia scelta, che sia Polizza italiana o I.C.C. e anche nel caso si optasse per un’assicurazione All Risks di trasporto merci, bisogna ricordare che, a meno di specifiche integrazioni, restano esclusi dalla copertura i rischi relativi a:

  • dolo o colpa dell’assicurato
  • difetto, vizio o insufficienza dell’imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto nel mezzo del vettore
  • vizio insito nella merce (fermentazione, calo naturale…)
  • perdite commerciali anche se originate da un danno assicurato
  • danni patiti nell’esecuzione di attività illecite
  • insolvenza, morosità o inadempienza finanziaria del vettore
  • contaminazione radioattiva

 

Per quanto riguarda le regole Incoterms 2020, in tema di assicurazione delle merci trasportate sono state inserite due novità in merito alle rese CIP (Carriage and Insurance paid to o Trasporto e Assicurazione pagati fino a) e CIF (Cost Insurance and Freight o Costo, Assicurazione e Nolo). 

La norma CIP aggiunge infatti l’obbligo per il venditore di stipulare una copertura assicurativa All Risks, ICC A o equivalente, che copra dunque tutti i rischi, invece di una copertura minima I.C.C. C come da Incoterms 2010. 

La regola CIF inserisce invece l’obbligo per il venditore di farsi carico delle spese di assicurazione, intese come copertura minima Institute Cargo Clause (C). È comunque possibile per le parti negoziare un diverso livello assicurativo, inferiore per il CIP o superiore per il CIF.