04.08

RESPONSABILITÀ VETTORIALI

Le convenzioni internazionali e i contratti che regolano le diverse modalità di trasporto sono anche i documenti a cui fare riferimento in caso di contestazioni per eventuali danni, perdite o mancata consegna della merce, in quanto disciplinano la suddivisione delle responsabilità, le esenzioni ed risarcimenti tra i diversi soggetti che prendono parte alla spedizione internazionale.

 

Vediamo quindi obblighi e responsabilità dei principali attori della logistica, approfondendone i vari aspetti in base alle tipologie di trasporto.

 

MITTENTE

Secondo gli artt. 1683-1684 c.c. tra gli obblighi/responsabilità del mittente rientrano:

  • consegnare la merce
  • specificare con precisione al vettore nome del destinatario e luogo di destinazione, natura, peso  e quantità della merce, oltre a qualunque informazione utile all’esecuzione del trasporto
  • consegnare al vettore i documenti obbligatori, ed eventualmente quelli facoltativi, al momento della consegna delle merci
  • consegnare al vettore la lettera di vettura firmata, contenente tutte le indicazioni e le condizioni pattuite.

 

Il mittente si assume l’onere di eventuali danni derivanti dalla mancanza o dall’inesattezza delle indicazioni, così come quelli dipendenti dalla mancata consegna e/o dall’irregolarità dei documenti.

Considerato inoltre che i massimali fissati dalle convenzioni internazionali sono il più delle volte modesti rispetto al valore della merce, per ottenere indennità più alte è opportuno valutare l’utilizzo di una propria copertura assicurativa, oppure manifestare al vettore il proprio “interesse alla riconsegna”, specificando il valore della merce nel documento di trasporto, così da essere rimborsato dell’intero valore della merce in caso di danni o perdite, a fronte del pagamento di un nolo più elevato.

 

SPEDIZIONIERE

“Lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza di queste ad operare secondo il migliore interesse del medesimo” (art. 1739 c1). Non è responsabile dell’esecuzione del trasporto, ma esclusivamente dell’esecuzione del mandato ricevuto e risponde degli errori dipendenti dall’inosservanza delle istruzioni ricevute dall’esportatore, così come dell’errata trasmissione al vettore delle istruzioni ricevute e della cattiva scelta del vettore. Egli ha inoltre l’obbligo di concludere il contratto di trasporto, custodire la merce fino alla consegna al vettore, aggiornare tempestivamente il mittente riguardo alla merce trasportata e avvisare il destinatario dell’arrivo della merce.

Nel caso di spedizioniere-vettore, le responsabilità sono sia quelle dello spedizioniere sia quelle del vettore.

 

VETTORE

Prima di considerare le casistiche relative alle singole modalità di trasporto, possiamo dire che in via generale il vettore risponde di ritardi e mancata consegna (art. 1218 c.c.), così come della perdita e di danni alla merce (art. 1693), dal momento in cui le riceve a quello in cui le consegna al destinatario, a meno che dimostri che sussiste una causa di esonero da responsabilità, come cause di forza maggiore o difetti nella merce o nell’imballaggio, e dando prova di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno.

Inoltre:

  • se il ritardo, la perdita o il danno derivano da dolo o colpa grave del vettore, la responsabilità non è soggetta a limiti di legge, se non diversamente espresso nella Convenzione internazionale di riferimento
  • se il mittente non ha espresso interesse alla riconsegna o non ha concordato clausole particolari, il vettore è responsabile nei limiti stabiliti dalle Convenzioni internazionali relative alle differenti modalità di trasporto.



Esaminiamo dunque le responsabilità vettoriali relative alle principali modalità di trasporto.