04.08.01

Responsabilità vettoriale – Trasporto via strada

La responsabilità vettoriale relativa al trasporto su gomma è trattata nel Capitolo IV della Convenzione CMR (artt. 17-29), applicabile, come abbiamo visto, nel caso in cui almeno uno tra Paese di partenza della merce e Paese di arrivo aderisca alla Convenzione.

 

In sintesi, il vettore stradale internazionale:

  • è responsabile del ritardo, della perdita parziale o dell’avaria della merce dal momento del ricevimento a quello della riconsegna
  • in caso di perdita della merce, il risarcimento si calcola in base al valore della merce, ma con un limite massimo pari a 8,33 unità di conto (= 8,33 DSP – Diritto Speciale di Prelievo, circa 10€) per kg di merce perduta
  • in caso di danni alla merce, il risarcimento si calcola sulla base della reale svalutazione della merce danneggiata, considerando come limiti massimi:
  • 8,33 DSP per kg totali dell’intera spedizione, se tutto il carico ha subìto un danno grave
  • 8,33 DSP per kg totali della merce realmente danneggiata, se solo parte del carico ha subìto un danno grave
  • in caso di dolo e colpa grave è tenuto a risarcire integralmente il danno e non si applica il limite di 8,33 unità di conto per kg lordo.
  • i limiti non sono da considerare nel caso precedentemente citato, in cui il mittente dichiari un valore della merce superiore al limite o esprima un interesse alla riconsegna, a fronte del pagamento di un supplemento
  • per ottenere l’esenzione di responsabilità il vettore deve dimostrare, con onere della prova a suo carico, che ritardi, danni o perdite dipendano da vizi propri della merce, cause di forza maggiore, colpa dell’avente diritto
  • Nel caso di trasporti nazionali, il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a Euro 1/kg di peso lordo della merce perduta o avariata.

 

Sono inoltre da tenere presenti i seguenti Termini per le riserve e Termini di prescrizione:

  • elevare riserva significa segnalare sul documento di trasporto eventuali anomalie e/o danni/perdite riguardanti la merce o l’imballaggio, da parte del vettore al mittente, o da parte del vettore successivo al vettore precedente, o da parte del destinatario al vettore o, se sono più d’uno, all’ultimo dei vettori. Lo scopo è quello di agevolare l’identificazione del responsabile degli eventuali danni o delle eventuali perdite durante l’esecuzione del trasporto. Nel caso del trasporto stradale internazionale, il risarcimento non è dovuto se il destinatario non esprime al vettore le proprie riserve in forma scritta:
  • al momento della consegna in riferimento ai danni apparenti
  • entro 7 giorni dalla consegna in riferimento ai danni occulti
  • in seguito alla riserva si può pattuire in via extragiudiziale il risarcimento con il vettore, iniziando formalmente ogni eventuale azione giudiziale entro:
  • 1 anno dalla consegna (18 mesi per i trasporti verso Paesi extracomunitari, secondo la legge italiana)
  • 3 anni dalla consegna, in caso di perdita o danno causato da dolo o colpa grave del vettore.
  • la prescrizione scatta dopo 12 mesi con le modalità previste dall’art. 32 della CMR, dopo 36 mesi in caso di dolo o colpa grave.