04.08.02

Responsabilità vettoriale – Trasporto via aerea

La responsabilità vettoriale relativa al trasporto merci via aerea dipende dalla Convenzione di Montreal. Con trasporto aereo si intende l’intero periodo in cui la merce è sotto la custodia del vettore, non comprendendo però i tratti in cui la merce è spostata tramite trasporto terrestre, marittimo o fluviale al di fuori di un aerodromo.

 

In sintesi, il vettore aereo internazionale:

  • in caso di danni alla merce, così come della sua perdita, è responsabile per il fatto stesso che l’evento che ha causato il danno ha avuto luogo nel corso del trasporto cargo
  • in caso di ritardo è responsabile del danno derivante da tale, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure atte ad evitare il danno, o che fosse impossibile adottarle
  • non è responsabile se dimostra che danni, perdita o avaria della merce siano causati da:
  • difetti, natura o vizio proprio della merce
  • imballaggio difettoso non da lui effettuato
  • evento bellico o conflitto armato
  • atto dell’autorità pubblica compiuto all’ingresso, uscita o transito della merce
  • in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo la responsabilità è limitata alla somma di 22 DSP per kg (alzata dai precedenti 19 DSP con l’aggiornamento del 2020), salvo dichiarazione di interesse alla riconsegna o dichiarazione di effettivo e più elevato valore della merce, a fronte di un pagamento di nolo supplementare
  • il limite non viene considerato in caso sia dimostrato che il danno è causato da un atto od omissione del vettore,compiuto con l’intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno”
  • in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di una parte delle merci, il limite di responsabilità del vettore viene determinato tenendo esclusivamente conto del peso totale del collo o dei colli interessati
  • se però la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo di una parte delle merci pregiudica il valore di altri colli che rientrano nella stessa lettera di trasporto, il limite di responsabilità del vettore viene determinato tenendo conto del peso totale di tali altri colli

 

Sono inoltre da tenere presenti i seguenti Termini per le riserve e Termini di prescrizione:

  • il ricevimento senza riserve della merce da parte dell’avente diritto costituisce, salvo prova contraria, presunzione che essa sia stata consegnata in buono stato e conformemente al titolo di trasporto
  • in caso di danno, l’avente diritto alla consegna deve, una volta constatato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente nell’eventualità di vizi apparenti e comunque entro 14 giorni dalla data di ricevimento della merce nell’eventualità di vizi occulti
  • in caso di ritardo, il reclamo deve essere presentato in forma scritta entro 21 giorni dalla data di consegna della merce
  • in mancanza di reclamo in questi termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in caso di frode da parte di quest’ultimo
  • la prescrizione per il trasporto aereo internazionale scatta dopo 2 anni.