La responsabilità vettoriale relativa al trasporto internazionale su ferro è disciplinata dalla COTIF (Convention relative aux Transports Internationaux Ferroviaires). Il vettore è responsabile quando la merce è in sua mano.
In sintesi, il vettore ferroviario internazionale:
- non è responsabile se si verifica una delle seguenti circostanze:
- mancanza o difetto d’imballaggio
- operazioni di carico effettuate dal mittente
- operazioni di scarico effettuate dal destinatario
- vizi occulti della merce
- natura di certe merci
- causa di forza maggiore
- atti fortuiti
- si considera la ritardata consegna:
- per le spedizioni di piccole partite, dopo 24 ore per la spedizione e 24 ore per il trasporto per una frazione indivisibile di 200 km
- per le spedizioni a regime completo, dopo 12 ore per la spedizione e 24 ore per il trasporto per una frazione indivisibile di 400 km
- si considera perdita della merce quando questa non viene consegnata al destinatario entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di resa
- in caso di dichiarazione del valore della merce o di interesse alla riconsegna, è previsto il risarcimento integrale del danno
- in caso di colpa grave o dolo del vettore, il limite di risarcimento è fissato a 34 DSP (circa 39 €) per kg di merce avariata o perduta
- se non occorrono le situazioni citate nei due punti precedenti, il limite di risarcimento è fissato a 16,66 DSP (circa 19 €) per Kg lordo di merce avariata o perduta
Sono inoltre da tenere presenti i seguenti Termini per le riserve e Termini di prescrizione:
- la contestazione per vizi apparenti va effettuata alla consegna
- la contestazione per vizi occulti va effettuata entro 7 giorni dalla consegna
- la prescrizione scatta dopo 12 mesi a partire dal giorno della consegna, perdita o ritardo, dal 30° giorno dalla scadenza del termine di resa (in caso di perdita totale) e, in tutti gli altri casi, dal giorno in cui può essere esercitato il diritto.